Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12487 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12487 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 15385-2011 proposto da:
FASCETTA ALESSIA C. F. FSCLSS75R47H501S, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo
studio dell’avvocato GINO SCARTOZZI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2015
616

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

Data pubblicazione: 17/06/2015

I,

_.
144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA
PECCERELLA, RAFFAELA FABBI, che lo rappreesentano e
difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente g.

nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 8758/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/11/2010 R.G.N.
8599/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato SCARTOZZI GINO;
udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega FABBI
RAFFAELA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

I
t’

MARCIAS ALESSANDRO & C. S.N.C.;

R.G. 15385/2011

!

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato e notificato Alessia Fascetta

iia

..

appellava la sentenza n. 18745 del 2004 con cui il Giudice del lavoro del

dell’INAIL e del datore di lavoro (Marcia Alessandro & c. s.n.c.) ai fini della
condanna al pagamento delle indennità conseguenti all’infortunio del 10-71998.
In particolare l’appellante affermava l’erroneità della sentenza di primo
grado per ultrapetizione in quanto l’INAIL si era limitato in sede di
costituzione a dedurre non raggiunta la prova in ordine alla subordinazione
mentre il giudice aveva argomentato il rigetto sulla mancanza di nesso causale
tra l’infortunio e l’attività di lavoro; sosteneva inoltre l’erroneità della
ricostruzione dei fatti e della valutazione degli stessi operata dal Tribunale.
L’INAIL si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso mentre la Marcias
Alessandro & e. s.n.c. restava contumace.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 25-11-2010,
respingeva l’appello e compensava le spese.
In sintesi, premesso che era onere dell’infortunato provare la sussistenza
dei presupposti del diritto azionato e considerato che l’INAIL, costituendosi in
primo grado, aveva affermato che la asserita inesistenza di un rapporto di
lavoro rendeva “superflua ogni ulteriore indagine”, la Corte territoriale rilevava
che “sostenere che un’indagine sugli altri elementi della fattispecie sia
..

superflua per mancanza di un presupposto non vuol dire ammettere

•b

implicitamente che detti elementi sussistano”.

Tribunale di Roma aveva respinto la sua domanda proposta nei confronti

La Corte, poi, in base alle risultanze della prova testimoniale accertava che
l’infortunio (incidente stradale avvenuto il 10-7-1998 mentre la Fascetta era
alla guida di un ciclomotore) non era ricollegabile ad una occasione di lavoro e
che neppure era emersa la necessità dell’uso del ciclomotore.

motivi.
L’ INAIL ha resistito con controricorso.
La Marcias Alessandro & C. s.n.c. è rimasta intimata.
La Fascetta ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e, da ultimo, anche
brevi osservazioni scritte ex art. 379 ult. comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2 del d.P.R.
1124/1965 e vizio di motivazione, la ricorrente censura l’impugnata sentenza
nella parte in cui ha ritenuto che l’infortunio de quo non sarebbe ricollegabile
ad una “occasione di lavoro” ed in particolare, premesso che tale concetto è
“ben più ampio e comprensivo che non quello di causalità”, rileva che nella
specie era risultato che l’incarico di “andare a prendere i bicchieri di carta”,
necessari per il bar, era “stato comunque dato alla ricorrente, lavoratrice con
mansioni di banchista”, e che l’infortunio si era verificato nell’espletamento di
tale incarico.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.e. e vizio
di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di merito sarebbe incorsa in
ultrapetizione, nel rilevare d’ufficio la sussistenza di un rischio elettivo, che
non era stato dedotto dall’INAIL il quale si era limitato ad eccepire la
mancanza di prova del “requisito della subordinazione in relazione al rapporto
2

Per la cassazione dii tale sentenza la Fascetta ha proposto ricorso con due

intercorrente tra infortunata e la società convenuta”, nonché la “mancanza dei
requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 1 e 3 del T.U. 1124/1965 per il
riconoscimento dell’infortunio sul lavoro”. La ricorrente si duole, inoltre, della
mancata considerazione della circostanza che la sussistenza della

n. 27358/2003.
Entrambi i motivi, connessi fra loro, non meritano accoglimento.
In materia di infortuni sul lavoro – con riferimento alla normativa anteriore
al d.lgs. n. 38/2000 – questa Corte ha ripetutamente affermato che l'”occasione
di lavoro” di cui all’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224, ricomprende tutte
le condizioni, incluse quelle ambientali e socio – economiche in cui l’attività
lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore,
indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o
dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite,
in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo.” (v. Cass. 5-1-2015 n. 6, Cass.
23-7-2012 n. 12779, Cass. 27-2-2002 n. 2942, Cass. 27-11-1999 n. 13296).
Al riguardo, peraltro, è stato più volte precisato che “quando l’infortunio si
verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività
lavorativa e delle vere e proprie prestazioni di lavoro (e cioè anteriormente o
successivamente a queste, ovvero durante una pausa), la ravvisabilità della
occasione di lavoro, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è
rigorosamente condizionata all’esistenza di circostanze – la cui prova, a norma
dell’art. 2697 cod. civ., incombe sull’assicurato che agisce in sede giudiziaria
per ottenere la prestazione previdenziale – che non ne facciano venir meno la
riconducibilità eziologica al lavoro e lo facciano invece rientrare nell’ambito

subordinazione era stata anche accertata dalla sentenza del Tribunale di Roma

t

:1

dell’attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso in virtù di un
collegamento non del tutto marginale; in particolare, l’attività non

/A

intrinsecamente lavorativa, e non coincidente per modalità di tempo o di luogo,
con le prestazioni dovute, deve essere richiesta “ex necessitate” o dalle

e di luogo che prescindono dalla volontà di scelta del lavoratore” (v. Cass. 305-1995 n. 6088, Cass. 7-12-1996 n. 10910, Cass. 4-2-1998 n. 1143, Cass. 6-61998 n. 5598).
In specie, poi, è stato chiarito che, con riguardo all’infortunio in itinere
(rispetto al quale la nozione di rischio elettivo assume una connotazione “più
ampia” — v. Cass. 10-9-2009 n. 19496, Cass. 18-3-2013 n. 6725, Cass. 3-82005 n. 16282), la occasione di lavoro non può essere ravvisata “ove l’uso del
veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni
alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di
trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle
persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.” (v.
Cass. 3-11-2011 n. 22759, cfr. Cass. 23-5-2008 n. 13.376, Cass. 6-10-2004 n.
19940, nonché Cass. 6-7-2007 n. 15266, che, tra l’altro, ha evidenziato come
tali criteri, costituenti diritto vivente sull’interpretazione dell’art. 2 del d.P.R.
1124 del 1965 – che va applicato nella fattispecie ratione temporis – sono stati,
poi, recepiti dall’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000).
Alla luce di tali principi deve, quindi, ritenersi che i detti requisiti di
indennizzabilità dell’infortunio costituiscano condizioni dell’azione esperita
:

dal lavoratore danneggiato, di guisa che i giudici di merito, nel relativo

modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro, o da circostanze di tempo

t
I.

:

accertamento, non sono incorsi in alcuna ultrapetizione, anche nel rilevare il
rischio elettivo.
Peraltro, come pure è stato precisato, la valutazione in ordine alla
sussistenza del rischio elettivo è riservata al giudice di merito ed è

motivata (v. Cass. 2-2-2011 n. 2451).
Orbene, nella fattispecie, la Corte di merito ha accertato che la tesi attorea,
secondo cui, l’infortunio sarebbe ricollegabile ad una occasione di lavoro,
essendo avvenuto in esecuzione di un ordine del datore di lavoro, non è
risultata provata, in quanto, “in realtà la deposizione del teste Caggiano
(secondo cui era stato quest’ultimo a dare incarico alla Fascetta di andare a
prendere i bicchieri di carta) contrasta su quanto dichiarato e sottoscritto in
sede di accertamento ispettivo Inail laddove aveva affermato che fu il titolare
dell’azienda a dare detto ordine” e “in secondo luogo non sussistendo rapporto
gerarchico tra il Caggiano (barman) e la Fascetta (cassiera) non può parlarsi
comunque di disposizione datotiale”.
La Corte territoriale ha poi, rilevato che “le prove testimoniali nulla hanno
appurato riguardo al fatto che il ciclomotore (notoriamente più pericoloso dei
mezzi pubblici) fosse l’unico mezzo che l’appellante potesse utilizzare o che ci
fosse un’urgenza tale di bicchieri e piatti di plastica da esigere l’utilizzo
stesso”, aspetto, questo, neppure dedotto in primo grado né risultante da alcuna
documentazione, laddove anzi “come emerge sempre dalla dichiarazione della
Fascetta in sede di accertamento ispettivo, la distanza tra i due luoghi era di
soli 500 mt, distanza comunque percorribile a piedi in breve tempo.”
_.

5

insindacabile in sede di legittimità ove logicamente e sufficientemente

Tale accertamento di fatto risulta conforme ai principi sopra ribaditi ed
altresì sorretto da congrua motivazione, e tanto basta per respingere il ricorso,
risultando superfluo ogni altro rilievo.
Infine sulle spese non si provvede, ratione ternporis, in base al testo

269/2003, conv. in 1. 326/2003, essendo il ricorso di primo grado anteriore
all’entrata in vigore del citato d.l. (v. Cass. 30-3-2004 n. 6324, Cass. 12-122005 n. 27323).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Roma 5 febbraio 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

originario dell’art. 152 disp. att. c.p.c., vigente anteriormente al di. n.

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