Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12486 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F. (c.f. (OMISSIS)), F.A.M.

(c.f. (OMISSIS)), F.E. (c.f.

(OMISSIS)), FR.FR. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso

l’avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentati e difesi dall’avvocato

DOMNINI DONNINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VAL GARDENA 3, presso l’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BARBIERI MAURIZIO, giusta procura

speciale per Notaio dott. MARIO LIGUORI di ROMA – Rep. n. 143846 del

19.12.05;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GOFFREDO GOBBI, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato TERZINO ATTILIO, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.F., A.M., E. e Fr. convenivano davanti al Tribunale di Ancona la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.

per sentir revocare il decreto ingiuntivo, emesso nei loro confronti) dal Presidente del Tribunale di Ancona in data 25.01.92, relativo a somme da essi dovute all’istituto di credito, precisando di aver gia’ definito la propria posizione debitoria con esso;

proponevano altresi’ domanda convenzionale di risarcimento del danno nei confronti della Banca che, a loro dire, aveva segnalato assegni per il protesto, pur in presenza di fidi concessi.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Banca chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo e rigettarsi la riconvenzionale degli attori in opposizione.

Con sentenza del 04.11.2002, il Tribunale di Ancona confermava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la riconvenzionale.

Proponevano appello gli opponenti e, in via incidentale, la Banca in ordine alle spese di giudizio.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza 10-3 – 30-4-2005, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale.

Ricorrono per Cassazione gli appellanti, sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, la B.N.L., che pure ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1852, 1703, 2697 c.c., nonche’ omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata, con riferimento ad assegno versato ed illegittimamente “restituito” dalla B.N.L., facendo cosi’ venir meno la “provvista” sul conto corrente di F.F..

La sentenza impugnata, con motivazione adeguata e non illogica, chiarisce che, al momento dell’emissione di assegno di L. 3.500.000, non esisteva nel conto corrente del F. la copertura necessaria; questi aveva versato un assegno da lui emesso a proprio favore, per l’importo di L. 6.200.000, che non fu “restituito” dalla Banca contro la sua volonta’, ma da lui ritirato il medesimo giorno del versamento e successivamente versato su conto corrente presso altra Banca. Il precedente assegno di L. 3.500.000 – come chiarisce il giudice a quo – era dunque scoperto ed il protesto era stato legittimamente elevato.

Ogni altro profilo, dedotto dai ricorrenti, e’, all’evidenza, fattuale ed insuscettibile di valutazione in questa sede.

Con un secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 345 c.p.c. nonche’ omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla domanda di restituzione della somma di L. 3.871.670, illegittimamente trattenuta della Banca.

Il motivo e’ inammissibile, trattandosi di domanda nuova, proposta soltanto in sede di appello. E’ vero che, vigente all’epoca l’art. 183 c.p.c., nella formulazione anteriore all’attuale, la proposizione di nuova domanda era consentita fino alla precisazione delle conclusioni in primo grado. Ma proprio esaminando le rassegnate conclusioni del primo grado, come da verbale di udienza, va precisato che non vi e’ traccia alcuna della predetta domanda. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che determina in Euro 1.300,00 ed Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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