Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12485 del 18/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 28/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24597/2015 proposto da:

S.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIALOJA 3, presso lo studio dell’avvocato RENATO PIERO BIASCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI VANTAGGIATO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISLAND REFINANCING SRL, in persona del Procuratore Speciale Ing.

D.D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 149, presso lo studio dell’avvocato SILVIA COPPOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLA GRECO, giusta procura

in calce al controricorso;

RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI

TRAPANI, in persona del Direttore Generale f.f. Procuratore Dott.

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

149, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VACCA, rappresentata

e difesa dall’avvocato SABRINA LIPARI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.G., CROSS FACTOR SPA, BANCO DI ROMA SPA,

MA.TO.MA., N.P.G.S., D.D.R.F.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MARSALA, depositata il

25/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO CEFALY per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il provvedimento impugnato, depositato il 25 agosto 2015, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Marsala ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione agli atti esecutivi proposto dal debitore esecutato S.A.M., avverso il decreto di trasferimento del lotto 2, contestualmente all’istanza di sospensione dell’esecuzione, in data 27/28 luglio 2015; il giudice, sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sè, fissata ai sensi dell’art. 618 c.p.c., ha ritenuto che “le questioni sollevate sono identiche a quelle già decise da questo ufficio con provvedimento del 14/4/15”; perciò ha dichiarato, come detto, l’inammissibilità del ricorso, senza provvedere sull’istanza di sospensione, nè assegnare il termine per l’introduzione del giudizio di merito sull’opposizione.

2. Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione S.A.M. propone ricorso con quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi Riscossione Sicilia S.p.A. e Island Refinancing S.r.l. e, per essa, la società Cerved Credit Management S.p.A..

Gli altri intimati non si sono difesi.

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, poichè proposto avverso un provvedimento che non è definitivo nè decisorio.

Esso è stato emesso a conclusione della fase svoltasi dinanzi al giudice dell’esecuzione del giudizio di opposizione, introdotto dal debitore esecutato per opporsi al decreto di trasferimento emesso il 25 maggio 2015.

Malgrado il giudice dell’esecuzione non abbia fissato il termine per l’inizio del giudizio di merito, come disposto dall’art. 618 c.p.c., il provvedimento impugnato non si può reputare definitivo, quindi suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost..

Infatti, non si può reputare precluso l’accesso del debitore qui ricorrente, già opponente, alla tutela a cognizione piena, per le ragioni di cui appresso:

– il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 617- 618 c.p.c., nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. n. 52 del 2006; la seconda di tali norme prevede che il giudice dell’esecuzione fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

– la norma va letta in combinato disposto con l’art. 617 c.p.c. e con la prima parte dello stesso art. 618 c.p.c., che prevedono che sia il giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di sospensione del processo esecutivo ovvero di adozione di provvedimenti indilazionabili;

– il sistema di norme modificate dalla L. n. 52 del 2006, ha innovato rispetto al regime precedente, secondo il quale era lo stesso giudice dell’esecuzione che all’udienza disponeva la prosecuzione del giudizio (relativo all’opposizione agli atti esecutivi) con le forme della cognizione ordinaria;

– le nuove norme hanno escluso l’automatismo della prosecuzione con la cognizione piena; il giudice dell’esecuzione, dopo avere provveduto sull’istanza di sospensione, si limita a fissare un termine per l’introduzione della causa di merito ed è quindi rimesso all’iniziativa della parte interessata l’effettivo inizio di tale giudizio nel termine fissato.

Data la ricostruzione sistematica di cui sopra, va qui ribadito che il provvedimento di fissazione del termine per l’inizio del giudizio di merito, concretandosi in una autorizzazione (peraltro dovuta ex lege) all’introduzione del giudizio di merito siccome ricollegato alla precedente fase sommaria e diretto anche alla discussione sugli eventuali provvedimenti sommari adottati in quella fase, si connota come provvedimento lato sensu istruttorio, cioè sull’ordine del procedimento (così, tra le tante, Cass. ord. n. 20532/2009 e n. 15630/2010).

Ne consegue che il vizio del provvedimento consistente nell’omessa concessione del termine in parola trova un rimedio nell’ordinamento, precisamente nell’art. 289 c.p.c., secondo il cui comma 1 i provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto chiedere al giudice dell’esecuzione di integrare il provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c. e non ricorrere per cassazione.

Peraltro, in fattispecie quale quella oggetto della presente decisione, il ricorso al rimedio dell’art. 289 c.p.c., non è neppure obbligato, dal momento che lo stesso ricorrente, anche a prescindere dalla formulazione di un’istanza ai sensi dell’art. 289 c.p.c., avrebbe potuto iscrivere la causa di opposizione al ruolo contenzioso (cfr. Cass. ord. n. 20532/2009 cit. e numerose altre successive).

In proposito, non può che farsi integrale rinvio alla motivazione del precedente di questa Corte n. 22033/2011, che si è occupato funditus della questione (nonchè all’univoco conforme orientamento di questa Corte espresso, tra le più recenti, da Cass. ord. n. 25111/15 e ord. n. 12170/16). Appare qui sufficiente ribadire che, se è vero che il giudice dell’esecuzione ha definito, davanti a sè, il giudizio col provvedimento oggi impugnato, per contro, tale provvedimento, essendo stato emesso da un giudice investito di una cognizione sommaria e, pertanto, destinata a sfociare in provvedimenti ridiscutibili secondo le regole della cognizione piena e, dunque, del tutto provvisori, “non può acquisire una forza diversa a cagione della sua irritualità e, quindi, non può considerarsi definitivo dell’azione, nonostante che l’irritualità consista proprio nella chiusura illegittima del procedimento. Questa chiusura è essa stessa del tutto provvisoria e non definitiva” poichè riguarda solo la fase sulla quale il giudice doveva provvedere, in via appunto provvisoria, in vista della possibile evoluzione dell’azione con la cognizione piena.

Perciò, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che si possa procedere all’esame dei singoli motivi.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, per Riscossione Sicilia S.p.A. ed in Euro 10.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, per Island Refinancing S.r.l. e, per essa, la società Cerved Credit Management S.p.A. s.u..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA