Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12485 del 17/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 12485 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul rjcorso 17025-2009 proposto da:
CARAMELLI

GIANFRANCO

C.F.

CRMGFR33E13H501T,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,
presso lo studio dell’avvocato DONATELLA BOTTONI, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2015
585

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

Data pubblicazione: 17/06/2015

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, GIUSEPPINA
GIANNICO, giusta delega in atti;
controricorrente

avverso la sentenza n. 44/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/02/2015 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato BOTTONI DONATELLA;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale
VALENTE NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 11/07/2008 R.G.N. 5327/2005;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 44 del 2008, accoglieva il ricorso,
proposto dall’INPS nei confronti di Caramelli Gianfranco, avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Roma, t ra le parti, in data 8 luglio 2004, che aveva condannato l’INPS a
corrispondere la pensione di vecchiaia con decorrenza l ° giugno 1993, e, pertanto, rigettava
la domanda proposta nel primo grado di giudizio.
La Corte d’Appello affermava che la prestazione chiesta dal Caramelli, come dedotto

dall’Istituto, non spettava sia perché il ricorrente originario non possedeva il numero minimo
di contributi richiesto per avere diritto a pensione di vecchiaia autonoma (risultando versati
solo 361 contributi settimanali, pari a circa 7 anni, contro i 780 di legge, pari a 15 anni), sia
perché il medesimo era già titolare di altro trattamento pensionistico da lavoro dipendenteé
carico dell’ INPDAJ, con decorrenza 1° ottobre 1994, e pertanto non poteva utilizzare
l’ulteriore contribuzione versata ad esso INPS per ottenere pensioni autonome, ma semmai
solo ai fini di ottenere un supplemento della pensione già in godimento.
Con un secondo ordine di ragioni, il giudice di secondo grado statuiva che la
produzione dell’estratto contributivo da parte dell’INPS non era tardiva, in quanto/
consiste

n(re

nella negazione della pretesa attricerostituiva mera difesa, che sfuggiva alle

preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cpc, ed era idonea a sollecitare il potere dovere del
giudice di rilevare d’ufficio l’eventuale carenza del requisito contributivo la cui prova
spettava all’assicurato. Affermava, altresì / che la qualificazione quale pensione di vecchiaia
della prestazione riconosciuta al Caramelli da parte dell’INPS costituiva solo mero indizio
sfavorevole all’istituto, che degradava, in quanto smentito dai dati di fatto e di diritto, a mero
errore nominalistico.
Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il Caramelli
prospettando due motivi di ricorso.
Resiste l’INPS con controricorso, assistito da memoria depositata in prossimità
dell’udienza pubblica.
MOTIVI DELLA DECISONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 416 e 437 cpc, in
relazione all’art. 360, n. 3, cpc, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in
relazione al disposto dell’art. 360. n. 5, cpc.
Si censura quanto statuito dal giudice di secondo grado circa l’eccezione sollevata
1.

dall’INPS, con la relativa prova documentale, di carenza del requisito contributivo, in quanto
la stessa era stata proposta per la prima volta, tardivamente, in appello.
3

Ad avviso del ricorrente, da un lato non si tratterebbe di mera difesa, con la
conseguente rilevabilità d’ufficio della carenza degli elementi costitutivi della domanda;
dall’altro, il potere di rilievo d’ufficio dell’eccezione potrebbe operare solo allorché i fatti
siano stati tempestivamente eccepiti dalla parte. vl
Il quesito di diritto è stato specificato nei seguenti termini: se la Corte d’Appello,
nell’estendere la propria indagine all’eccezione di carenza contributiva sollevata dall’INPS
solamente in grado di appello, abbia violato il disposto degli artt. 416 e 437 cpc, nonché se la

stessa Corte d’Appello, dando ingresso alla prova documentale offerta per la prima volta
dall’INPS in allegato al ricorso in appello, abbia violato il disposto dell’art. 437 epe,
it
concernente il divieto di nuove prove in sede di appello.
2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 116 cpc, in
relazione all’art. 360, n. 3, epc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in
relazione al disposto dell’art. 360, n. 5, cpc.
Il ricorrente censura la statuizione

ritenuto che la qualificazione,

da parte dell’INPS, quale pensione di vecchiaia del trattamento oggetto di causa, costituiva
mero indizio sfavorevole all’Istituto, mentre una corretta valutazione delle evidenze
documentali avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a ritenere che ad esso ricorrente
fosse stata concessa a tutti gli effetti una pensione di vecchiaia; comunque, un errore di
qualificazione non poteva ricadere sull’assicurato.
14

Con riguardo al suddetto motivo, ha articolato il seguente quesito di diritto: se la Corte
d’Appello, nel tralasciare le evidenze documentali attestanti la qualificazione attribuita
dall’INPS al trattamento pensionistico di cui è causa in termini di pensione di vecchiaia,
abbia violato l’art. 116 cpc. ik
3.1 proposti motivi sono inammissibili (v., Cass., n. 3386 del 2011, n. 12372 del 2006,
n. 2811 del 2006, tra tante) per l’assorbente ragione che non risulta impugnata l’affermazione
integrante autonoma ratto decidendi e di per sé idonea a giustificare da sola la conclusiva
statuizione di rigetto della domanda, secondo cui 1′ (accertata) titolarità in capo al Caramelli
di una pensione (diretta) a carico di una gestione di lavoro dipendente sostitutiva dell’A.G.O.
(nella specie INPDAI, in seguito soppresso con trasferimento all’INPS delle relative
funzioni) precludeva al pensionato l’acquisizione di una autonoma diversa pensione.
Trattasi, tra l’altro,

di affermazione giuridicamente corretta posto che

la

giurisprudenza di questa Corte è nel senso che il regime dell’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei
lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei
4

commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rapporto assicurativo – previdenziale
unico per la previsione, ad opera dell’art. 9, primo comma, della legge 4 luglio 1959 n. 463,
dell’obbligatorio cumulo delle contribuzioni accreditate in più gestioni dell’assicurazione
suddetta, per cui l’assicurato non può essere titolare di più pensioni dirette nell’ambito del
complessivo regime di assicurazione obbligatoria una volta conseguita la pensione a carico di
una delle dette gestioni. Pertanto, l’assicurato può utilizzare l’ulteriore contribuzione
accreditatagli solo per ottenere supplementi di pensione sulla già conseguita pensione e non

per conseguire pensioni autonome, anche se ne possa far valere i requisiti (Cass., n. 10699
del 1995, n. 11930 del 2003, n. 18035 del 2014).
oke
itegtou5i co4..tA.L~
Invhro, l’esistenza del requisito contribu ivo delle prestazioni previdenziali
giudizialmente pretese deve essere provata dall’assicurato e verificata anche d’ufficio dal
giudice, mentre la sua negazione da parte dell’istituto assicuratore convenuto, in quanto “mera
difesa” e non “eccezione in senso proprio”, sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437
cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme , a
sollecitare il potere – dovere del giudice di rilevare di ufficio l’eventuale carenza del suddetto
requisito (Cass., ordinanza n. 6264 del 2014).
A sua volta la classificazione – come di vecchiaia – assegnata dall’INPS alla pensione
in sede amministrativa all’atto della relativa liquidazione non rileva ai fini di causa post9 , la
natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato
all’accertamento, alla liquidazione e all’adempimento della prestazione pensionistica; si che
l’inosservanza da parte dell’ente previdenziale delle regole proprie del procedimento
medesimo o dei precetti di buona fede e correttezza non incide sul correlato rapporto
obbligatorio, conseguendone che l’assicurato non può, in difetto di prova dei fatti costitutivi
dell’obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione su
procedimentali addebitabili all’Istituto, ma può solo chiedere il risarcimento del
danno, richiesta che, nel caso in esame, non risulta avanzata (v. sulla questione, in termini,
Cass., n. 20604 del 2014, n. 2804 del 2003).
3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
4. Nulla spese trovando applicazione, ratione temporis, l’art. 152, disp. att. cpc., nella
formulazione anteriore alle modifiche di cui all’art. 42, comma 11, del d.l. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 24 novembre 2003, n.
326.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
5

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2015

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA