Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12485 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21668-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PIRENEI 1,

presso lo studio dell’avvocato ALFONSO GENTILE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIULIO ANTONIO SPRIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 487/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA,

depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 487/15/2014 pubblicata il 29 gennaio 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano con la quale era stato accolto il ricorso proposto da C.A. avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS) emessi nei suoi confronti e con i quali venivano rettificati i redditi dichiarati ai fini IRPEF per gli anni, rispettivamente, 2005 e 2006 con il metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 sulla base di incrementi patrimoniali e del possesso di beni mobili e immobili ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato non idonea la documentazione fornita dal contribuente a giustificazione degli elementi considerati e, in particolare, ha ritenuto che le dichiarazioni della società Eredi C. Angela & C. s.a.s. di cui il contribuente era partecipe presentavano delle perdite negli anni considerati e la scrittura privata prodotta dallo stesso contribuente e riferita ad una divisione ereditaria non era opponibile a terzi ed era priva di data certa; inoltre, ai fini dello scostamento del reddito dichiarato da quello accertato, erano stati considerati anche gli anni successivi a quelli a cui si riferiscono gli accertamenti in questione;

che C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 in riferimento all’art. 167 c.p.c. (principio di non contestazione), D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57(inammissibilità di nuove eccezioni in appello) e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4 (Statuto del contribuente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si deduce l’illegittimità dell’accertamento sintetico per insufficiente scostamento del reddito complessivo determinabile dai redditi di partecipazione e dalla compensazione con le perdite riportate negli anni precedenti;

che con il secondo motivo si assume altra violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 in riferimento all’art. 2704 c.c. (data certa della scrittura privata), e all’art. 167 c.p.c. (principio di non contestazione) e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (inammissibilità di nuove eccezioni in appello) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si deduce la rilevanza e l’utilizzabilità della documentazione presentata l’11 ottobre 2011 attestante i disinvestimenti assunti a giustificazione degli incrementi patrimoniali;

che i motivi sono entrambi inammissibili o comunque infondati riferendosi alle prove considerate dal giudice del merito e giudicate da questo non idonee a giustificare gli elementi considerati dall’Ufficio ai fini dell’accertamento sintetico in questione. Il primo motivo riguarda, in particolare, la partecipazione alla società di cui il contribuente era partecipe e che la Commissione tributaria regionale ha considerato irrilevante in quanto tale società ha presentato dichiarazioni in perdita per gli anni dal 2003 al 2005; il secondo motivo riguarda la scrittura privata relativa ad una divisione ereditaria e che lo stesso giudice dell’appello ha considerato pure irrilevante non essendo opponibile a terzi ed essendo priva di data certa. Pertanto la Commissione tributaria regionale ha debitamente considerato gli elementi di prova forniti dal contribuente giudicandoli non idonei a giustificare gli elementi posti a base dell’accertamento contestato. Il ricorrente in questa sede sostanzialmente propone una diversa valutazione dei medesimi mezzi di prova già esaminati e considerati dal giudice del merito, chiedendo una diversa valutazione ed un diverso giudizio non proponibile in sede di legittimità. D’altra parte, alla luce degli elementi considerati e valutati dal giudice del merito, risulta legittimo l’accertamento compiuto dall’ufficio, per cui il ricorso va comunque rigettato;

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, ed il pagamento del doppio contributo unificato seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 6.000,00 oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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