Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12484 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17721/2005 proposto da:

N.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo STUDIO MORANDINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato TRULIO Antonio, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), già IntesaBCI

Gestione Crediti s.p.a., in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 35, presso

l’avvocato GRAZIANI GIANLUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato

SULLO Paola, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1845/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SULLO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del terzo motivo,

accoglimento del quarto motivo, rigetto o assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata in data 10/02/98, N.P. conveniva il Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. davanti al Tribunale di Avellino, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, a seguito di illegittima revoca del fido su conto corrente, di cui essa era titolare presso la medesima Banca.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Banco chiedeva rigettarsi la domanda e, in via riconvenzionale, condannarsi l’attrice al pagamento di somma, di cui esso era creditore.

Con sentenza 7-4/15-5-2000, il Tribunale di Avellino rigettava tanto la domanda della N. che quella riconvenzionale del Banco.

Avverso tale sentenza proponeva appello la N., chiedendo la condanna del Banco al risarcimento dei danni. Si costituivano tanto il Banco Ambrosiano Veneto che la cessionaria del credito Intesa Gestione crediti S.p.a., che chiedevano rigettarsi l’appello e proponevano appello incidentale, per la restituzione delle somme asseritamente dovute.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 10-5/4-6-2004, estrometteva dal giudizio il Banco, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale. Ricorre per cassazione la N., sulla base di quattro motivi.

Resiste, con controricorso, l’Intesa BCI Gestione crediti S.p.a., già Intesa Gestione crediti, che pure ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla controricorrente, in quanto infondate: la procura, a margine del ricorso, è specifica, contenendo il riferimento a giudizio di cassazione; d’altra parte, la mancata trascrizione della procura nella copia notificata non rileva, secondo giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. n. 5548/2004; n. 6169/2005), se dall’atto emergono, come avviene nella specie, elementi per individuare l’esistenza della procura stessa.

Per ragioni sistematiche si dapprima i motivi terzo e quarto del ricorso.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 1846 e 1226 c.c., sostenendo l’illegittimità della revoca del fido da parte della Banca e la “conseguente” sussistenza di un danno risarcibile. Indica varie voci di danno: reputazione commerciale, perdita di chance alla fruizione e godimento di credito (onde ottenere il completamento di un programma di finanziamento da parte di un ente pubblico), anche in relazione all’avvenuta segnalazione alla centrale rischi finanziari della Banca d’Italia.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

La ricorrente sembra ipotizzare illegittimamente un danno in re ipsa.

Essa afferma poi del tutto genericamente di aver dato prova dei danni lamentati, senza fornire indicazioni più specifiche, laddove il giudice a quo ha precisato che è mancata la prova dei danni lamentati.

Il rigetto del motivo ha carattere assorbente rispetto al secondo motivo, che riguarda natura e contenuto dei rapporti intercorrenti tra l’odierna ricorrente e la banca, in relazione alla domanda di risarcimento del danno. Va invece accolto il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 167 e 345 c.p.c.) riferito alla domanda riconvenzionale della Banca.

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. S.U. n. 6707/1994), nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esibizione di estratti saldaconto non sono sufficienti a provare il credito. Si deve aggiungere che questa Corte (al riguardo, Cass. S.U. n. 8202/2005) ha affermato che determina la decadenza dal diritto alla produzione di documenti, l’omessa indicazione di essi nell’atto introduttivo di primo grado, e del loro contestuale deposito. Gli estratti conto su cui la Banca fondava le sue pretese creditorie dovevano essere dunque depositati contestualmente alla riconvenzionale, sono stati invece prodotti – come precisa la sentenza impugnata – solo successivamente, a seguito della disposta CTU contabile.

Rimane assorbito il primo motivo del ricorso, relativo al pagamento degli interessi sulla somma richiesta dalla banca.

Va pertanto cassata la sentenza impugnata in parte qua.

Può decidersi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Sulla base di quanto osservato, va rigettata la domanda della Banca.

Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il terzo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda della Banca; dichiara compensata le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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