Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12484 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 28/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22200/2015 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RR PEREIRA

41, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA MAGGIOLINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA PAOLO CRUCITTI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M., T.A., S.A.,

AB.FR., M.S.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il

08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Conslgliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, depositata l’8 luglio 2015, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal debitore, B.E., nei confront di A.M., T.A., S.A. ed avv. Ab.Fr., nell’ambito della procedura esecutiva per pignoramento presso terzi (con terzo pignorato la Regione Calabria) instaurata da questi ultimi dinanzi al Tribunale di Catanzaro.

2. Avverso la sentenza del Tribunale B.E. ha proposto ricorso con un solo motivo.

Gli intimati non si sono difesi.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., con deposito di relazione scritta e fissazione dell’adunanza camerale per il giorno 9 giugno 2016.

All’esito di questa, in vista della quale il ricorrente aveva depositato memoria, il collegio ha disposto la trattazione in pubblica udienza.

All’udienza del 28 febbraio 2017 nessuno è comparso.

Il collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminare e dirimente appare la questione della qualificazione giuridica dell’opposizione avanzata dal debitore esecutato dinanzi al giudice del pignoramento presso terzi.

Il ricorrente si duole, con un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., che h Tribunale di Catanzaro abbia qualificato come opposizione agli atti esecutivi la sua domanda, facendone conseguire la dichiarazione di inammissibilità. Sostiene che, invece, avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione ed avrebbe perciò dovuto essere reputata ammissibile.

2. Sebbene, come notato nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la vicenda processuale sia complicata dal fatto che il ricorrente abbia scelto il rito sommario previsto dall’art. 702 bis c.p.c., per introdurre il giudizio di merito sull’opposizione, dopo la fase sommaria svoltasi dinanzi al giudice dell’esecuzione, si ritiene che non sia qui possibile trattare dell’ammissibilità di questo e delle sue conseguenze. E’ infatti errato, a parere del collegio, il presupposto da cui muove il ricorrente, vale a dire che il giudice a quo abbia qualificato la sua opposizione come opposizione agli atti esecutivi.

La motivazione della sentenza impugnata induce a ritenere piuttosto che il giudicante sia pervenuto alla dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione seguendo un iter logico-giuridico che prescinde dalla qualificazione di questa come opposizione agli atti esecutivi.

2.1. Infatti, nel giudicare dell’ammissibilità della domanda proposta col rito sommario, il giudice ha preso le mosse dall’eccezione “avanzata da parte resistente circa la ritualità dell’opposizione è all’esecuzione”, mostrando di condividere questa qualificazione dell’azione.

Dopo aver ritenuto ammissibile il rito sommario, il giudice ha dato atto che la richiesta dell’opponente atteneva alla “rideterminazione delle somme indicate in precetto”, così riferendosi ad una causa petendi tipica dell’opposizione all’esecuzione.

Ha tuttavia concluso nel senso dell’inammissibilità, ritenendo che avrebbe dovuto essere esperita un’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme, frattanto emessa dal giudice dell’esecuzione.

2.3. Orbene, questa conclusione non è corretta, alla stregua del principio di diritto, già affermato da questa Corte, per il quale persiste la materia del contendere e l’interesse alla decisione sul merito dell’opposizione all’esecuzione anche quando, successivamente all’opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., anche ove quest’ultima non sia stata autonomamente impugnata (Cass. n. 18350/14.

Tuttavia, la conclusione raggiunta dal giudice induce a ritenere che questi sia pervenuto a ritenere inammissibile l’opposizione già avanzata dal B. solo perchè non proposta (anche) contro l’ordinanza di assegnazione, ma che non abbia affatto inteso qualificare l’opposizione già pendente come opposizione agli atti esecutivi.

Piuttosto, la motivazione, complessivamente considerata, risulta essere nel senso di una qualificazione (implicita) dell’opposizione proposta dal B. come opposizione all’esecuzione.

3. Comunque, le considerazioni che precedono si fondano sulla constatazione che il giudice a quo non ha qualificato l’azione del debitore esecutato come opposizione agli atti esecutivi, nè esplicitamente nè implicitamente. Anzi, sulla constatazione che la sentenza è generica e lacunosa proprio su questo punto.

Allora, ben può essere seguito l’orientamento univoco di questa Corte, per il quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad qurvn, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione (così Cass. n. 26919/09 e numerose altre successive, tra cui di recente Cass. n. 12872/16).

Orbene, lo stesso ricorrente riconosce di avere esperito un’opposizione all’esecuzione. D’altronde, questa qualificazione consegue necessariamente alle doglianze avanzate dal debitore esecutato opponente, concernenti l’eccessività delle somme pretese con i precetti posti a fondamento dell’azione esecutiva, la compensazione almeno parziale del credito nei confronti dei resistenti o creditori ceduti e la pretesa indebita da parte dei creditori istanti. Attenendo al diritto di questi ultimi di procedere esecutivamente, l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

4. Dato quanto sopra, una volta escluso che il giudice a quo abbia qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi e ritenuto che si tratti di opposizione all’esecuzione, la sentenza conclusiva del primo grado di giudizio avrebbe dovuto essere appellata.

Essendo stata pronunciata l’8 luglio 2015, la norma applicabile è l’art. 616 c.p.c., che, nel testo risultante dopo la modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, appunto prevede per le sentente pubblicate dopo l’entrata in vigore di questa il rimedio dell’appello (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 17321/11 e numerose altre).

Il ricorso straordinario va perciò dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè gli intimati non si sono difesi.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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