Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12484 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21656-2014 proposto da:
L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 61,
presso lo studio dell’avvocato FLORANGELA MARANO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALFONSO MANDARA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4733/2014 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA,
depositata il 15/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
Fatto
RILEVATO
che:
con sentenza n. 4733/49/14 pubblicata il 15 maggio 2014 la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 905/5/11 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da L.L. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa ad IRPEF e addizionali e sanzioni per l’anno 2004 per il complessivo importo di Euro 70.997,92 e conseguente ad avviso di accertamento che la contribuente assumeva di non avere mai ricevuto;
che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata era stato ritualmente notificato come da avviso di ricevimento debitamente sottoscritto e con il quale era stata completata la procedura di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mentre non risultava provata la presentazione della querela di falso relativa a detta documentazione non essendo a tal fine sufficiente la presentazione di una semplice denuncia – querela agli organi di polizia senza le formalità indicate dall’art. 221 c.p.c. per cui, riconosciuta la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento non era più ammissibile alcuna successiva contestazione relativa al credito azionato dall’Agenzia delle Entrate;
che L.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi;
che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione delle regole sulla motivazione delle sentenze di cui all’art. 134 disp. att. c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, per error in procedendo; in particolare si deduce che il giudice dell’appello dopo avere affermato che la motivazione della sentenza di primo grado era difficilmente comprensibile non comprendendosi le ragioni sulle quali si fonda, entra nel merito della legittimità dell’atto impugnato affermando la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto dell’atto impugnato;
che con il secondo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento ai principi che regolano l’onere della prova di cui agli artt. 2697 e 2702 c.c. e lamentando error in procedendo con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 che dispone la sospensione del processo tributario all’atto della presentazione della querela di falso;
che il primo motivo è infondato. La ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione mentre la sentenza impugnata, pur affermando la carenza della motivazione della sentenza di primo grado ne ha colto la ratio decidendi costituita dalla nullità della notifica dell’atto presupposto ed ha poi esaminato la stessa notifica argomentando il giudizio sulla sua regolarità, per cui nessun dubbio sulla regolarità formale della motivazione della sentenza impugnata in questa sede;
che il secondo motivo è pure infondato. Ai fini dell’applicazione della sospensione del processo tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 39 per pregiudizialità c.d. esterna, la pretesa equiparazione o fungibilità tra l’istituto della querela di falso, disciplinato dagli artt. 221 e ss. c.p.c. e la denuncia-querela, proposta in sede penale, è chiaramente non configurabile, giacchè l’art. 39, comma 1, cit., detta una univoca prescrizione normativa, che individua – ai fini della sospensione necessaria del processo tributario nel caso di assunta falsità di un documento – uno specifico strumento processuale (appunto, quello di cui all’art. 221 c.p.c.) e non altro (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1148). La Commissione tributaria regionale ha dato corretta applicazione di tale principio affermando la non idoneità della mera presentazione di una denuncia – querela agli organi di polizia per determinare la sospensione del processo tributario.
che il ricorso va conseguente rigettato;
che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, ed il pagamento del doppio contributo unificato seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021