Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12483 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 21/05/2010), n.12483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

STUDI ASSOCIATI, gia’ STUDIO MASSARA e BERTUCCELLI (P.I.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSA

GIUNIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

06/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine,

per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, lo Studio Massara e Bertuccelli con sede in (OMISSIS), successivamente Associazione Studi Associati in persona del legale rappresentante Arch. B.G., impugnava il decreto della Corte di Appello di Genova in data 18.5.2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento e liquidazione delle spese processuali.

Ha resistito, con controricorso, il Ministero della Giustizia.

Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Lo stesso ricorrente ne ammette la tardivita’ (provvedimento impugnato depositato in Cancelleria il 6.06.2007; notifica del ricorso il 29.07.2008; consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto per la notifica, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 23.07.2009, e dunque tardivamente, pur tenendosi conto della sospensione feriale).

Il ricorrente chiede la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, comma aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, per cui chi dimostra di essere incorso in decadenza per causa non a lui imputabile, puo’ chiedere di essere rimesso in termini. Va peraltro precisato che, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, la disposizione novellata non si applica ai giudizi in corso, ma solo a quelli instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, posto che il ricorrente, come emerge dalla narrativa della memoria, non contestata, aveva inviato il plico raccomandato contenente l’atto da notificare all’ufficiale giudiziario cinque giorni prima della scadenza, ma esso era pervenuto al relativo ufficio dopo la scadenza stessa.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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