Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12483 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11955/2014 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato FABIO PIACENTINI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore Prof.

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 117,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MORO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RODOLFO MURRA, giusta procura in

calce;

– controricorrente –

e contro

MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22350/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 08/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MAURIZIO MORO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 B.M. convenne in giudizio il Comune di Roma per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsole e la cui responsabilità era da ascrivere all’ente convenuto. Dedusse che mentre camminava poggiava il piede su una sconnessione presente sul terreno, dovuta al rigonfiamento dell’asfalto provocato dalle radici di un albero, e a seguito del suo sgretolamento, rovinava in terra riportava danni.

Il Comune di Roma costituitosi contestò la domanda attorea eccependo la mancanza di responsabilità e la concorrente condotta colposa dell’attrice la quale non avrebbe prestato la dovuta attenzione per evitare l’accaduto. In ogni caso chiamava in causa, in garanzia, la Marziale Costruzioni Generali s.r.l. con la quale aveva stipulato il contratto di appalto per la vigilanza e la manutenzione del tratto di strada oggetto di causa.

Il Giudice di pace di Roma con la sentenza numero 2028/2010 accolse la domanda dell’attrice e condannò il Comune al risarcimento dei danni per Euro 2.538,58, e la Marziale Costruzioni a rimborsare al Comune di Roma quanto da questi pagato.

2. La decisione è stata riformata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 22350 dell’8 novembre 2013 che ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta ex art. 2051 c.c., dalla B. nei confronti del Comune di Roma e la conseguente domanda di garanzia proposta da quest’ultimo nei confronti della Marziali Costruzioni Generali.

3. Avverso tale pronunzia B.M. propone ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi.

3.1 Resiste con controricorso Roma Capitale. L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla errata applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c.”.

Lamenta che il giudice sarebbe giunto ad un’errata conclusione affermando che la caduta dell’attrice sarebbe dovuta più a distrazione della B. che allo stato di manutenzione della sede stradale in custodia al Comune di Roma ed oggetto del contratto di vigilanza e manutenzione da parte della Marziali Costruzioni.

Il motivo è inammissibile.

E’ consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell’esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass. civ. Sez. 3, 24/09/2015, n. 18865; Cass. civ., Sez. 2, 29 novembre 2006, n. 25243; Cass. civ., Sez. 3, 13 luglio 2011, n. 15389).

Si è poi affermato che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sè statica e inerte. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ. Sez. 6-3, 20/10/2015, n. 21212; Cass. civ., Sez. 3, 13 marzo 2013, n. 6306).

Ebbene, nel caso di specie, il giudice dell’appello ha escluso con accertamento di fatto non ulteriormente sindacabile in questa sede, perchè sorretto da adeguata e plausibile motivazione basata sugli specifici argomenti evidenziati a pag. 8 della sentenza (ore diurne, buona visibilità, lieve rilievo (…)), l’inesistenza del rapporto di efficienza causale fra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto formulati da questa Corte di legittimità in materia di danni derivanti da omessa custodia.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla errata applicazione degli artt. 116 e 228 c.p.c.”.

La ricorrente sostiene che il giudice avrebbe palesemente errato nella valutazione delle risultanze istruttorie violando i principi delle norme sopracitate con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale.

Il motivo è inammissibile.

Il motivo risulta non autosufficiente, non riportando gli atti di riferimento (deposizione testimoniale, verbale polizia municipale e interrogatorio formale); inoltre si risolve nella diversa ricostruzione e valorizzazione di alcuni profili (dichiarazione teste e verbale polizia Municipale) a scapito di altri (dichiarazione della stessa B.) e così ripropone apprezzamenti di fatto e valutazioni riservati al giudizio di merito e congruamente motivati.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la “motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si duole del fatto che, pur avendo il giudice di appello testualmente ritenuto che l’istruttoria espletata innanzi il giudice di pace consentisse di ritenere adeguatamente provato che la B. era caduta a terra a causa di una irregolarità del manto stradale e si era procurata lesioni personali, lo stesso fosse poi pervenuto alla conclusione che non era stato provato il nesso di causalità tra la caduta e la presenza di un’irregolarità del manto nè ipotesi riconducibili al caso fortuito.

Anche tale motivo è inammissibile.

Infatti il fatto storico il cui esame sarebbe stato asseritamente omesso (caduta in presenza di irregolarità del manto stradale) è invece stato compiutamente esaminato e valutato.

In ogni caso la ricorrente, denunciando il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5 (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti della resistente.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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