Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12483 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12929/2014 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ANTONIO NATALE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso unitamente dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura speciale;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4066/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

04/11/2013, depositata il 13/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore del

controricorrente, la quale chiede il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., letta la memoria depositata dalla ricorrente.

2. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 13 dicembre 2013, ha rigettato il gravame svolto dall’attuale ricorrente e dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale ricorrente alle quote fisse, L. n. 160 del 1975, ex art. 10, sulla pensione in godimento, condannando l’INPS al pagamento degli importi differenziali dal 23.2.2004, applicando la decadenza triennale a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo.

3. Ricorre per cassazione la ricorrente, con ricorso affidato ad un motivo con il quale, deducendo violazione di legge, assume, in considerazione dell’epoca di presentazione della domanda amministrativa, l’inapplicabilità della disciplina della decadenza (D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, convertito in L. n. 111 del 2011) e l’applicabilità della prescrizione decennale a decorrere dalla data della predetta domanda.

4. L’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.

5. Il ricorso deve ritenersi manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, v. Cass., sez. sesta-

L n. 1071/2015).

6. Invero la Corte di legittimità, con la sentenza n. 6959 dell’8 maggio 2012, ha confermato quanto già ritenuto dalle Sezioni unite della Corte, con la precedente sentenza n. 12720/2009 (secondo cui “La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”), ed ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la novella del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, lett. d) conv. in L. n. 111 del 2011 – che prevede l’applicazione del termine decadenziale di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, anche alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito -, detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in appello alla data predetta, vale il generale principio dell’inapplicabilità del termine decadenziale” (v., inoltre, numerose successive conformi).

7. Si aggiunga che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 69/2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011, art. 1, comma 1, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lett. d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dal Giudice delle leggi, depongono, in definitiva, per l’inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, prima delle integrazioni apportate dal citato D.L. n. 98 del 2011, art. 38, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

9. In definitiva il ricorso deve accogliersi con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto.

10. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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