Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12482 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 21/05/2010), n.12482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10978/2008 proposto da:

V.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso l’avvocato

IACCARINO CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVESTRO

EDGARDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

28/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, V.M. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli in data 28/12/2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma a suo favore, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di procedimento, in punto competenza del giudice a quo, durata del procedimento stesso e quantificazione dell’indennizzo.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’Economia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Napoli si è dichiarata territorialmente incompetente, relativamente al secondo grado del procedimento presupposto davanti al Consiglio di Stato.

Questa Corte, a sezioni unite (Cass. S.U. n. 6306 del 2010), ha ritenuto che la L. n. 89 del 2001, art. 3, si applichi pure nel caso che il giudizio presupposto si sia svolto, come nella specie, davanti al giudice amministrativo. Appare, in tal senso, incompetente territorialmente la Corte di Appello di Napoli, nel cui distretto si è svolto il giudizio di merito del procedimento presupposto;

competente sarà la Corte di Appello di Roma, con riferimento all’intero procedimento presupposto, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., richiamato dal predetto art. 3.

Va dunque rigettato il ricorso e cassato il provvedimento impugnato (anche con riferimento ai provvedimenti di merito assunti dal giudice a quo), con rinvio alla Corte di Appello di Roma, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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