Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12482 del 17/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12482 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 1593-2015 proposto da:
PINSUTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato IVO MARIO
RUGGERI, che lo rappresenta giusta procura in calce alla memoria
difensiva;
– ricorrentecontro
SALUMIFICIO FRANCHETTI DI FRANCHETTI LUCIANO &
C. SNC;
– intimata avverso l’ordinanza n. 3810/2014 della CORTE ST4PREM_A DI
CASSAZIONE di ROMA del 31/01/2014, depositata il 18/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Presidente Relatore Doti BRUNO BIANCHINI;

CiA

Data pubblicazione: 17/06/2015

udito l’Avvocato Nicola Pileggi (delega avvocato Ruggeri Ivo Maria)
difensore del ricorrente che chiede il rinvio alla P.0 oppure il termine

per la rinotifica. —

__——–

Ric. 2015 n. 01593 sez. M2 – ud. 21-05-2015
-2-

In fatto ed in diritto

“Pinsidi Roberto impugnava per revocazione l’ordinanza di questa S. 6′. in data 19 giugno 2012 n.
13900, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex ari. 360 cod. proc. civ., proposto dallo stesso
Pinsuii Roberto contro un’ordinanza del Tribunale di Montepulciano emessa ai sensi dell’art. 669
terdedes cod. proc. civ., in una controversia possessoria con il Salumifido Franchetii di Franchetti
Luciano & C. s.n.c.. Nell’ambito di tale giudizio per revocazione veniva depositata in data 23 ottobre
2013 la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.:

Considerato:- che con il primo motivo si denuncia un presunto errore di calcolo da cui sarebbe affetta
l’ordinanza di cui sopra per aver condannato il ricorrente al pagamento delle .spese del giudizio di
tassazione in Euro 2.200,00, oltre accessori di elegge, per un totale di Euro 3.035,00, in relazione ad
una controversia il cui valore reale era di euro 228,00;
Ritenuto:che il motivo è inammissibile in quanto non di errore materiale si tratterebbe, ma di errore di
giudizio, a prescindere dal fatto che non viene spiegato come il valore di una controversia possessoria sia,
ai fini della liquidazione delle pese, pari ad Euro 228,00;
Considerato: che con il secondo motivo si deduce testualmente:
L’ordinanza è fondata su un errore di fatto risultante in maniera chiara e semplice dagli atti e
documenti di causa. La Siorema Corte ha sicuramente preso 1111 abbaglio nel dichiarare inammissibile
un ricorso esclusivamente fondato sul diritto e su un consolidato orientamento della stessa Corte.
Infatti non è stato richiesto il fascicolo di Ufficio alla cancelleria del Tribunale di Monteprilciano del
provvedimento di urgenza per cui la lettura dei documenti in esso contenuti su fatti decisivi avrebbe
portato la Siorema Corte a decidere la controversia in un modo diverso, dichiarando il ricorso
sicuramente inammissibile. Dai verbali di causa, nonché dai documenti prodotti, la Siorema Corte
avrebbe certamente rilevato che prima di emettere il provvedimento, il Giudice Unico, con estrema
precisione e capacità, aveva istruito la causa, raccogliendo tutti gli elementi e le prove per definirla con un
unico provvedimento conclusivo dell’intero procedimento, pertanto, avente natura di sentenza;
Ritenuto: che la doghanza è inammissibile, in quanto si invoca un errore di fatto che si riconosce non
rilevabile dagli atti di causa (dal momento che il fascicolo del “provvedimento di urgenza” non era stato
acquisito), ne’ può costituire un errore di fatto l’eventuale omessa acquisizione di tale fascicolo.

si ritiene che emergano le condizioni per pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per
revoca ione.

Il Salumificio Franchet-ti di Franchetti Luciano & C s.n.c. ha proposto conirolicorso.
All’esito dell’odierna discussione in camera di consiglio, ritiene il collegio di condividere tale relazione, per
cui il ricorso va dichiarato inammissibile.
.74″(-42eit’L’<47 — Con ordinanza n. 3810/2014 questa Corte così argomentava: Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese, in quanto il controricorso risulta essere stato redatto dal difensore in base al mandato in calce al controricorso relativo al giudizio conclusosi con la sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, mentre sarebbe stata necessaria una procura ad hoc(1r. implicitamente in senso la sentenza di questa S. C. 16 gennaio 2006 n. 700). Nessun provvedimento ugualmente va assunto in ordine alla stessa "querela di falso" proposta con nférimento alla sottoscrizione del conironcorso (ed alla autentica della firma della relativa procura) depositato nel giudizio conclusosi con la sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, in considerazione della sua inammissibilità, sempre a prescindere dalla sua ritualità, riguardando documenti relativi ad una fase processuale già conclusasi (implicitamente in tal senso: dr- . sent. 31 maggio 2011 n. 11964). Le eventuali pretese risarcitorie del ricorrente (consistenti, a quanto è dato comprendere, nella ingiusta condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione) potranno essere fatte valere in sede penale. P.QM. La Code dichiara inammissibile il ricorso." Roberto Pinsuti , con ricorso del 22 gennaio 2015, ha avanzato istanza di correzione di errore materiale della sopra trascritta ordinanza , non ritenendone satisfattive le conclusioni nè aderenti alla fattispecie le argomentazioni, ribadendo che solo presupponendo un errore materiale — ipotizzando la mancata trascrizione di uno zero (portant° a 2.200,00 euro, anziché a 220,00) nella determinazione del valore della causala ragione della sostanziale conferma del ragionamento della gravata pronuncia; deduce altresì che vi sarebbe stata l'omessa trascrizione a verbale della propria richiesta di querela di falso ( della sottoscrizione del difensore avversario in calce al di lui precedente ricorso ed alla inerente procura). E' stata depositata relazione ex art 380 bis cpc debitamente notificata alle parti, alla quale è seguita la notifica di memoria difensiva — contenente le seguenti considerazioni: " E' convincimento del relatore che il ricorso presenti evidenti profili di inammissibilità: a — perché il procuratore del ricorrente agisce dichiaratamente in base ad una procura rilasciata in calce alla indicata memoria — introdotta ad illustrazione di diverso procedimento- e quindi non valida, soprattutto per le richieste "di merito", nel presente nuovo giudizio; b — perché, nonostante l'intestazione del ricorso in oggetto, la direzione della volontà processuale in esso trasfusa è soprattutto diretta ad una nuova riproposizione della querela di falso, non accettandosi, neppure su tale punto, il dictum Diventa pertanto irrilevante la "querela di faLso" proposta dal ricorrente nella "memoria" depositata, a prescindere dalla sua ritualità (cfr: sent. 23 luglio 2010 n. 17465). contenuto nella ordinanza sopra descritta ( fol 6 ibidem ); c — perché — per quello che concerne la sola correzione di un preteso errore materiale- il dedotto travisamento di un dato processuale è frutto di un'ipotesi -senza alcun aggancio con la realtà emergente dalla lettura della decisione - originata dalla ritenuta evidenza del proprio buon diritto, il cui mancato riconoscimento da parte della Corte troverebbe — sempre secondo il ricorrenteunica spiegazione in un errore percettivo. P.Q.M. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 n.5 ; 376 ; 380 bis e 391 bis cpc." Giudica il collegio che le considerazioni sopra estese siano condivisibili e che parte ricorrente con la memoria ex art 380'' , II comma, cpc non abbia fornito argomenti idonei a metterne in dubbio le conclusioni: in particolare è infondata la tesi che la competenza a decidere sulla istanza di correzione non si appartenga alla seconda sottosezione della sesta sezione, atteso che in termini ordinamentali non vi è differenza tra la stessa e la sezione (seconda) che tratta le cause in pubblica udienza - come dimostra il fatto che tutti i ricorsi sono esaminati in principalità dalla sesta sezione che è dunque competente a definirli se sussistono le condizioni di cui all' art 375 cpc ( art 376, I comma, cpc) Il ricorso va pertanto rigettato, senza onere di spese sulla parte soccombente, in mancanza di difese della parte controinteressata P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso. Così deciso il 21 maggio 2015 nella camera di consiglio della sezione VI-2 della Cassazione Ritiene dunque il relatore che il ricorso possa esser trattato in camera di consiglio.

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