Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12481 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12749/2015 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIANA 54,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA LUPPINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNA CALCERANO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3201/2014 del TRIBUNALE di MONZA, depositata

il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 6^ motivo;

udito l’Avvocato BARBARA LUPPINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Monza, con sentenza del 20/07/2010 n. 2400, pronunciando in grado di appello in un giudizio sorto tra il sig. T.G. e l’avv. B.L. per questioni di notule professionali, aveva rigettato la domanda del T. di restituzione dell’importo di Euro 158,83 a titolo di indebito arricchimento ed accolto l’appello incidentale dell’avv. B. per Euro 6.695,28.

Avverso detta sentenza il T. aveva notificato ricorso per cassazione con sei motivi e la Corte, con sentenza del 19/12/2012 n. 23471, aveva annullato la sentenza e rinviato al Tribunale di Monza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, specificando che sulle spese del secondo grado avrebbe provveduto il giudice del rinvio.

Il T. riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Monza il quale, rilevata la formazione del giudicato sull’obbligo di conteggiare le spese generali sugli interessi legali di Euro 20,05 nonchè sull’obbligo di pagamento della tassa di registro pari ad Euro 132,83, decideva sulla sussistenza di un diritto di credito del T. ex art. 2033 c.c., per Euro 745,63; riconosceva dovuti gli interessi legali decorrenti dalla data di notifica della domanda giudiziale di primo grado e quindi dal 4/2/2008 fino alla data dell’acconto e poi, detratto l’acconto, gli interessi legali sulla somma residua fino al soddisfo; sulle spese di lite dei quattro gradi di giudizio riconosceva non essersi formato un giudicato interno perchè la domanda era stata sempre riproposta e condannava in solido i convenuti a rifondere al T. le spese di primo grado liquidate, previa compensazione per 1/4, in Euro 330,00 per compensi, le spese del giudizio di appello, previa compensazione per 1/4, in Euro 440,00 e le spese per il giudizio di cassazione liquidate in Euro 645,00 nonchè le spese del giudizio di rinvio liquidate, previa compensazione per 1/4, in Euro 440,00 per compensi, oltre 15% IVA e CPA (totale Euro 2.600 circa oltre accessori).

Avverso la suddetta sentenza il T. ha proposto ricorso per cassazione basato su sette motivi chiedendo alternativamente la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ai sensi dell’art. 383 c.p.c., ovvero la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

L’avv. B. non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La sentenza avrebbe errato nel ritenere non superata la presunzione di buona fede dell’accipiens in relazione ad una serie di fatti. Il motivo è inammissibile perchè richiede un riesame del merito, inaccessibile in questa sede.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il motivo è inammissibile perchè strettamente connesso al primo, di cui segue le sorti.

Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronunzia sulla domanda ex art. 96 c.p.c..

Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ove si ritenesse che il Tribunale abbia rigettato la domanda ex art. 96, in quanto asseritamente passata in giudicato.

Il terzo e il quarto motivo censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l’esistenza di un giudicato sul rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c..Effettivamente il giudicato si è formato sul capo di sentenza in esame, sicchè il motivo appare infondato.

Con il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Con il sesto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa statuizione su tutti i capi e i punti della domanda formulati ex art. 91 c.p.c., comma 1.

Con il settimo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si ritenesse che liquidando i soli compensi Tribunale abbia rigettato la domanda relativa al rimborso delle spese.

Il quinto, il sesto e il settimo motivo sono inammissibili o in subordine infondati, in quanto non risponde a verità quanto da essi dedotto: il giudice infatti ha pronunciato sulle spese.

Il ricorso complessivamente merita di essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione e al contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e 15% per spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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