Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12481 del 17/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12481 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 28214-2013 proposto da:
BERNABEI CORINNE

KRFCNN45H68D612R,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARLO RICCHI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
HOTEL KRAFT SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, G. AVEZZANA 1, presso lo
studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ARTURO GUIDI, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente

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Data pubblicazione: 17/06/2015

nonchè contro
SCORTECCI VERONICA, SCORTECCI CHIARA CATERINA,
ARRIGONI GIACOMINA, eredi di Vieri Scortecci, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA G. AVEZZANA 1, presso lo studio
dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentate e difese

controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 747/2013 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 10/04/2013, depositata il 13/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BLANCHINI;
udito l’Avvocato Silvia Lucantoni (delega avvocato Ricchi Carlo)
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Guidi Arturo (delega avvocato Cesare Sabbadini
Sodi) difensore delle controricorrenti che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Arturo Guidi difensore della contxoricorrente che si
riporta agli scritti e deposita nota spese e 1 cartolina A/R.

Ric. 2013 n. 28214 sez. M2 – ud. 21-05-2015
-2-

dall’avvocato CESARE SABBADINI SODI giusta procura in calce al

PREMESSO
1 che — Corinne Kraft Bernabei, con atto notificato il 18 aprile 2001, citò innanzi al
Tribunale di Firenze la spa Hotel Kraft e Vieti Scortecci esponendo: di esser
proprietaria di un appartamento nel condominio di via Solferino nn2 e 4, il cui muro
perimetrale confinava con quello della società, gerente un esercizio alberghiero; che
lo Scortecci, proprietario di altro appartamento sito al piano terreno dello stabile

società mettesse in cOmunicazione l’esercizio alberghiero con la di lui proprietà; su
tali presupposti chiese la riduzione in pristino ed il risarcimento dei danni;
2 che i convenuti si opposero all’accoglimento della domanda , adducendo che
l’apertura era stata effettuata con il consenso dei condomini ( ivi compresa l’attrice),
espresso nell’assemblea del 14 febbraio 1990;
3 che il Tribunale di Firenze rigettò le domande;
4 che la Bernabei-Kraft impugnò tale decisione lamentando — per quello che poi avrà
rilevanza in sede di legittimità- l’erronea interpretazione della succitata delibera
condominiale, con l’assumerne il carattere di autorizzazione, solo provvisoria, a
praticare un’apertura nel muro perimetrale dello Scortecci, al fine di adibire
l’appartamento “ad uso foresteria” ed a condizione che non subisse alcuna modifica
interna ( mentre in realtà era stato adibito a dependance dell’albergo, con la creazione di
camere per ospiti), in attesa che fossero completate le trattative per la definitiva
sistemazione di separato e pregresso contenzioso tra le parti ( che aveva ad oggetto
la impugnazione da parte dell’Hotel Kraft -del pari inquilino dello stabile- della
delibera condominiale adottata in data 19 ottobre 1989, che aveva approvato un
regolamento condominiale che vietava la destinazione ad uso alberghiero delle
singole unità) , trattative poi non pervenute a buon esito.
5 che la causa, interrotta per la morte dello Scortecci e quindi riassunta dalle di lui eredi
– la moglie Giacomina Arrigoni e le figlie Veronica e Chiara Caterina Scortecci- fu
decisa dalla Corte di Appello con sentenza pubblicata il 13 maggio 2013, con cui ‘ il
gravame venne respinto osservandosi che, pur essendo vero che obiettivamente
l’apertura di un varco nel muro perimetrale condominiale costituiva l’imposizione di

condominiale — concesso in locazione all’Hotel Kraft- aveva acconsentito che la

una servitù a carico di tutti i condomini, tale situazione era stata assentita a seguito
dell’assemblea totalitaria del febbraio 1990 alla quale non poteva esser riconosciuto
valore di autorizzazione provvisoria né, si aggiunse, poteva darsi rilievo alla
puntualizzazione, contenuta in detta delibera, che l’attività assentita fosse quella di
“foresteria”, dal momento che la stessa in nulla poteva distinguersi da quella
alberghiera vera e propria;

valere due motivi; la spa Hotel Kraft e gli eredi Scortecci hanno risposto con
controricorso;
7 che è stata depositata e ritualmente notificata una relazione a’ sensi dell’art 380 bfr cpc,
contenente le seguenti argomentazioni:
“Con il primo motivo si denuncia innanzi tutto un vizio di motivazione ricondotto
indifferentemente ad uno dei tre profili illustrati dall’art. 360, I comma n.5 cpc — nella
formulazione anteriore alla modifica introdotta con il decreto legge n. 83/2012, poi
convertito in legge

n.

134/2012- sindacandosi l’interpretazione della delibera

condominiale del 14 febbraio 1990; sotto diverso ma concorrente profilo si assume la
violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica negoziale — artt. 1362; 1363 c
1367 cod. civ. — messe in relazione al principio costituzionale portato dall’art. 111,
comma VI, Costit che impone di porre una congrua motivazione a corredo dei
provvedimenti giurisdizionali — laddove il giudice dell’impugnazione non avrebbe
valutato il fatto che la delibera in questione imponeva altresì come condizione
dell’autorizzazione —che si assume provvisoria-, anche l’assenza di lavori di
trasformazione dello stato dei luoghi, mentre questi vi sarebbero stati ed avrebbero
modificato la struttura stessa dell’appartamento.
Con il secondo motivo — che altro non è che uno sviluppo argomentativo del
precedente- si assume l’esistenza di un vizio di motivazione — nei termini appena sopra
illustrati- nonché della violazione delle norme di ermeneutica — citandosi gli artt. 1362;
1363; 1366 e 1371 cod. civ- laddove la Corte fiorentina non avrebbe considerato che la
delibera in questione sarebbe stata preceduta e seguita da altri fatti e condotte — costituiti
dal pagamento, nel 1967, da parte dell’Hotel Kraft, di un indennizzo per analoga opera

6 che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Bernabei, facendo

di collegamento tra l’appartamento, posto al primo piano, di altro condomino e
l’albergo; dalla serie di trattative successive alla delibera del febbraio 1990 in cui si
ipotizzava la concessione in via definitiva dell’autorizzazione, dietro la corresponsione
di 60 milioni di lire- che avrebbero dovuto indirizzare gli esiti interpretativi della
effettiva volontà assembleare.
E’ convincimento del relatore che i dedotti plurimi vizi di motivazione non rispettino i

pubblicata la sentenza dopo 1’11 settembre 2012 — che prevedono la sindacabilità
esclusivamente dell’omeiso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti.
Dalla lettura dei due motivi — che possono, sul detto profilo, essere esaminati
congiuntamente- la “omissione”, come sopra messo in rilievo, viene ricondotta alla
mancata considerazione: a – dell’obbligo di lasciare inalterato lo stato dei luoghi, ( id est
dopo la delibera condominiale) espresso nell’assemblea del febbraio 1990 e della sua
violazione ( fol. 11 e fol 13 del ricorso); b

delle condotte antecedenti e successive alla

delibera ( fol 16 ibidem).
Ritiene il relatore che la prima delle lamentate omissioni valutative non sussista non
avendo dimostrato la ricorrente né emergendo, dalla lettura degli atti consentita allo
scrivente — e per il suo tramite: alla Corte- che vi fosse stata una effettiva nuova attività
immutativa dopo la delibera; per altro verso parte ricorrente, se effettivamente avesse
versato in atti la prova di tale circostanza, non ha poi richiamato il contenuto specifico
degli atti dai quali essa sarebbe emersa, così violando il principio dell’autosufficienza del
ricorso.
Quanto al secondo profilo, del pari non vi è stata una omessa considerazione di un fatto
determinante per la causa atteso l’assorbimento logico che la Corte fiorentina intese
rinvenire nella inesistenza di un accenno ad un corrispettivo nella indagata delibera,
ritenendo dunque a mo’ di irrilevante post factum l’ulteriore svolgimento della vicenda
sostanziale — che, come accennato, traeva origine da altro contenzioso preesistente tra le
parti e relativo al diritto del defunto Scortecci, di dare in affitto per uso alberghiero i
propri locali all’Hotel Kraft-.

nuovi canoni dell’art. 360, I comma n.5 cpc — applicabile ratione temporis, essendo stata

Le conclusioni appena sopra esposte valgono anche per escludere che la ,Corte di
Appello sia incorsa in un’erronea delimitazione dei confini applicativi delle norme
sull’esegesi negoziale, come pure in una non consentita riconduzione della fattispecie
concreta in quella dalle stesse disciplinata: posto ciò, siccome l’attività di interpretazione
rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile se sorretta, come nel caso di
specie, da motivazione congrua — termine da valutare in maniera più stringente di

comma n.5 cpc- appaiono al relatore non fondate neppure le censure relative alla
dedotta violazione di legge.
Ritiene dunque il relatore che il ricorso possa esser trattato in camera di consiglio”

Che entro i termini consentiti è stata notificata memoria difensiva ex art 380″ , Il
comma, cpc; le parti hanno partecipato all’udienza camerale concludendo come in atti.

RITENUTO
che le considerazioni sopra esposte sono condivisibili né la parte ricorrente, ne
all’adunanza camerale, né con la memoria ha addotto argomenti critici alla suestesa
relazione , tali da porne in dubbio la coerenza logica ed argomentativa.
che pertanto il ricorso va rigettato, con onere di spese sulla parte soccombente, secondo
la liquidazione indicata in dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del
comma 1′ dell’art 13 del d.P.R. 115 del 2002

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi; ai sensi dell’art. 13, comma 1 “‘del d.P.R. n.
115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della medesima
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
il ricorso , a norma del comma 1” dello stesso art 13.
Così deciso il 21/5/15 nella camera di consiglio della sezione VI-2 della Cassazione
Il Presidente

quanto in passato consentito, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360, I

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