Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12481 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 08/06/2011), n.12481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PILEGGI ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1877/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/05/2006 R.G.N. 3112/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega PILEGGI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 14.3 / 30.5.2006, accoglieva l’appello proposto da C.G. nei confronti della società “Poste Italiane s.p.a.” ed avverso la sentenza del Tribunale, giudice del lavoro, di Benevento, in data 23.7.2003, e dichiarava che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 14.6.2000.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società “Poste Italiane s.p.a.” con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 25.2.2009 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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