Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12480 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. un., 24/06/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 24/06/2020), n.12480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 33159/2019 proposto da:

C.T.P. – COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.P.A., rappresentata e difesa

dall’Avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in Roma, via

degli Avignonesi, n. 5;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI, rappresentata e difesa dall’Avvocato

Maurizio Massimo Marsico;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente

dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli (RGN 31602 del 2017).

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

giugno 2020 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto

dichiararsi, in via principale, l’inammissibilità dell’istanza di

regolamento preventivo di giurisdizione e, in via di subordine, la

giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La società CTP – Compagnia Trasporti Pubblici, società per azioni con capitale totalmente pubblico svolgente il servizio pubblico di trasporto locale extraurbano nella Provincia di Napoli ed urbano nei Comuni di Pozzuoli ed Acerra in forza di contratti stipulati in data 17 febbraio 2003 con la Regione Campania, cui è subentrata la Provincia di Napoli (oggi Città Metropolitana di Napoli), si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi per gli anni dal 2011 al 2014 nonchè la condanna della Regione e della Città Metropolitana al pagamento delle somme ad essa ricorrente spettanti a titolo di indicizzazione dei contributi di esercizio per gli anni dal 2011 al 2014, con contestuale declaratoria di nullità della clausola contrattuale che esclude tale adeguamento.

Si sono costituite, resistendo alle domande, la Città Metropolitana e la Regione; quest’ultima ha anche eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

2. – Il TAR per la Campania, con sentenza depositata il 6 giugno 2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

3. – La Compagnia Trasporti Pubblici, con atto di citazione notificato il 2 e il 6 novembre 2017, ha riassunto la causa dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli, riproponendo dinanzi ad esso le domande inizialmente azionate di fronte al giudice amministrativo.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni convenute, resistendo; la Città Metropolitana ha eccepito anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

4. – Nella pendenza del processo riproposto dinanzi al Tribunale ordinario, la CTP, con ricorso notificato il 7 novembre 2019, ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione.

4.1. – La ricorrente evidenzia che la materia del contendere verte sull’applicabilità della norma imperativa dettata dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, nella parte in cui prevede che tutti i contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione periodica e continuata debbono recare una clausola di revisione del prezzo, ai contratti-ponte stipulati con le Amministrazioni convenute, e sulla declaratoria di nullità, ove occorrente, dell’art. 15, comma 3, dei suddetti contratti, in quanto contrario a norma imperativa.

La ricorrente segnala che la giurisprudenza si è indirizzata nel senso di ritenere che le controversie derivanti dall’applicazione della norma imperativa di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 6, ai contratti-ponte aventi ad oggetto il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, sono devolute al giudice amministrativo, e richiama una pronuncia della Corte d’appello di Napoli (la sentenza n. 429 del 25 gennaio 2019) ed un arresto del Consiglio di Stato (la sentenza n. 5954 del 2010).

5. – La Città Metropolitana ha depositato controricorso.

La controricorrente deduce di essere stata convenuta, unitamente alla Regione Campania, in una pluralità di giudizi analoghi proposti da aziende esercenti il servizio pubblico locale, e di avere pertanto interesse affinchè venga definitivamente individuato il giudice munito di giurisdizione sulla relativa controversia.

6. – La Regione Campania non ha svolto attività difensiva in questa sede.

7. – Il ricorso per regolamento preventivo è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità della istanza di regolamento preventivo e, in via subordinata, affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Secondo l’Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione, il ricorso è inammissibile perchè nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., atteso che la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell’unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo.

In ogni caso, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, essendo la posizione giuridica soggettiva azionata qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l’adempimento di una obbligazione pecuniaria.

8. – In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente CTP ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il regolamento preventivo di giurisdizione – su cui le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciare – è stato chiesto in un giudizio che la parte ha riproposto davanti al giudice ordinario, dopo che il giudice amministrativo, dinanzi al quale la controversia era stata inizialmente promossa, aveva declinato la propria giurisdizione.

1.1. – Nello specifico, il TAR per la Campania, con sentenza depositata in segreteria il 6 giugno 2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, e nel contempo – in applicazione dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. – ha fatto salva la riproposizione del processo “nei termini di legge” dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Nella motivazione della sentenza declinatoria si legge: “(…) deve dunque concludersi nel senso della carenza di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, salva la riproposizione dello stesso dinanzi al giudice ordinario (art. 11 cod. proc. amm.)”; nel dispositivo compare la formula “(…) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge”.

La Compagnia Trasporti Pubblici ha quindi tempestivamente (ossia rispettando il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria) riproposto il processo, con atto di citazione notificato il 2 e il 6 novembre 2017, dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli. Nell’atto di citazione in riassunzione per difetto di giurisdizione”, alle pagine 2 e 3, si legge: “Con il presente atto di citazione la società CTP (…), stante quanto disposto dal TAR Campania – Napoli giusta sentenza n. 3009 del 6 giugno 2017, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm., riassume il giudizio intrapreso al TAR Napoli nrg. 2240/2016 dinanzi codesto (…) giudice ordinario ai fini della sua prosecuzione”.

2. – Essendosi di fronte ad una tempestiva riproposizione del processo dinanzi al giudice indicato come munito della giurisdizione, deve essere accolta l’eccezione, sollevata dal pubblico ministero, di inammissibilità della richiesta del regolamento preventivo ad istanza di parte nel giudizio riassunto.

3. – Invero, nel sistema delineato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 e dall’art. 11 cod. proc. amm., quante volte la parte, dopo che il primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione, propone la stessa domanda al giudice indicato come munito della giurisdizione, e lo fa tempestivamente, essa resta vincolata dalla decisione resa dal primo giudice, senza poterla rimettere in discussione, e ciò come effetto necessario del fatto che la domanda è stata riproposta nell’unitario processo (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2010, n. 2716; Cass., Sez. Un., 18 giugno 2010, n. 14828; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23596; Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14960; Cass., Sez. Un., 16 settembre 2013, n. 21109; Cass., Sez. Un., 26 luglio 2016, n. 15429; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2017, n. 26155). Questo indirizzo riposa sul rilievo che le disposizioni sulla transiatio sono ordinate al fine di salvaguardare gli effetti della domanda originaria, ma anche al risultato di sottrarre alle parti, nel processo proseguito, il potere processuale di richiedere il regolamento di giurisdizione, in linea di continuità con l’orientamento che esclude da tempo la possibilità di un uso impugnatorio del regolamento (Cass., Sez. Un., 22 marzo 1996, n. 2466; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2008, n. 26296; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez. Un., 21 luglio 2015, n. 15200; Cass., Sez. Un., 26 aprile 2017, n. 10230; Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11803).

In altri termini, il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, rappresenta la naturale prosecuzione dell’unico giudizio: sicchè, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 59 e dell’art. 11 cod. proc. amm. e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto o riproposto, non può essere richiesto il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., giacchè la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell’unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca (Cass., Sez. Un., 18 giugno 2010, n. 14828; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683).

4. – Contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente CTP nella memoria illustrativa, non conduce a diversa soluzione la sentenza di queste Sezioni Unite 26 ottobre 2018, n. 27163.

Con detta sentenza la Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui, in tema di rapporti tra la giurisdizione amministrativa e le altre giurisdizioni, ordinaria e speciali, l’art. 11 cod. proc. amm. – ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla disciplina dettata, in via generale, dalla L. n. 69 del 2009, art. 59 (la quale, pertanto, interviene soltanto in via sussidiaria) – individua nella sola riproposizione del processo, innanzi al giudice indicato nella pronuncia declinatoria della giurisdizione, il mezzo di tutela esperibile ai fini della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta, a differenza del dettato del citato art. 59, che invece contempla anche, ove ricorrano determinate condizioni, l’istituto della riassunzione; facendone conseguire che la domanda, ai detti fini, deve essere sempre nuovamente e tempestivamente proposta, con contenuto non diverso dalla precedente, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, così determinandosi l’instaurazione di un giudizio secondo la disciplina applicabile a quest’ultimo, anche con riguardo alla ritualità del contraddittorio.

Sulla base dell’indicato principio, in un giudizio riproposto dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche a seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del TAR, relativo all’impugnazione di una delibera della Giunta provinciale di approvazione di una richiesta di concessione di derivazione idroelettrica nel Comune di Racines, le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta l’esclusione effettuata dal TSAP della qualità di controinteressato in capo al detto Comune, ancorchè citato nel primo giudizio, in quanto titolare di interessi di mero fatto.

E’ evidente che la sentenza n. 27163 del 2018, nel delineare le regole di circolazione del giudizio dal giudice ordinario a quelli speciali, e viceversa, non ha messo affatto in discussione le basi sistematiche del principio che esclude che nel giudizio riassunto o riproposto possa essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c.: principio, questo, che è stato successivamente ribadito dalla citata ordinanza delle Sezioni Unite n. 9683 del 2019.

5. – Il ricorso per regolamento preventivo è dichiarato inammissibile.

6. – Le spese del giudizio per regolamento preventivo devono essere compensate, essendo l’eccezione di inammissibilità stata sollevata dall’Ufficio del pubblico ministero ed avendo la parte controricorrente aderito all’istanza della Compagnia ricorrente, ex art. 41 c.p.c., rivolta ad ottenere l’individuazione, da parte di questa Corte regolatrice, del plesso munito di giurisdizione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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