Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12480 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10858-2015 proposto da:

D.L.R., D.L.N., L.R., D.L.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato SIMONA CENSI, rappresentati e difesi

dall’avvocato COSTANZA MANZI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.L.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2148/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato SIMONA CENSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il sig. D.L.A. convenne in giudizio dinanzi il Tribunale di Trani in data 16/4/2007 la sorella sig.ra D.L.L., chiedendo, riservata ogni azione in ordine alla verifica della lesione di legittima, il rimborso della somma di Lire 21.250.000 (Euro 10.974,71) oltre interessi legali dall’apertura della successione al soddisfo, sulla base di una serie di operazioni poste in essere dalla madre sig.ra D.V.R. e di un prestito di Lire 110.000.000 chiesto ed ottenuto dalla sorella Lucia dalla madre e con il consenso dei fratelli.

Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 115 del 2012, accoglieva le domande e condannava D.L.L. a pagare in favore dell’attore la somma di Euro 10.329,14 oltre interessi legali dalla data di messa in mora (26/10/2005) fino al soddisfo, Euro 645,57, ed interessi legali dalla domanda al soddisfo.

D.L.L. proponeva appello e la Corte d’Appello di Bari, con sentenza depositata il 30/12/2014, accoglieva il primo motivo con il quale era stata censurata l’omessa declaratoria di nullità delle domande introduttive per assoluta genericità (in violazione dell’art. 164 c.p.c., commi 4 e 5) e dichiarava assorbiti gli altri motivi; in riforma della sentenza di primo grado dichiarava la nullità della citazione proposta da D.L.A., condannandolo alle spese processuali del doppio grado.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i sigg.ri L.R., D.L.N., D.L.R. e D.L.F. quali eredi di D.L.A., affidato a cinque motivi di ricorso. La sig.ra D.L.L. non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, e dell’art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo di ricorso denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, e dell’art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il terzo motivo di ricorso censurano la violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., e dell’art. 164 c.p.c., penultimo comma, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il quarto motivo di ricorso censurano la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 e 157 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il quinto motivo di ricorso denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella introdotta con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5.

I primi due motivi sono fondati e meritano accoglimento in quanto, nonostante la rappresentazione, da parte del primo giudice, di varie possibili qualificazioni della fattispecie, lo stesso giudice era giunto alla corretta conclusione che non di lesione di legittima e di riduzione delle disposizioni lesive si trattasse e neppure di petizione di eredità, bensì di semplice domanda di restituzione di somme sulla base di un contratto verbale di mutuo a suo tempo concluso tra la defunta D.V.R. e la figlia D.L.L..

La Corte d’appello erra nel ritenere la nullità della citazione di primo grado per assoluta incertezza delle ragioni di fatto e di diritto della domanda, in quanto sia il petitum sia la causa petendi sono inequivocamente desumibili dal contesto della domanda, sì da consentire una corretta delibazione della medesima.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la declatoria di nullità della citazione segue ad un rigoroso scrutinio circa il contenuto della domanda e della causa petendi, e sussiste solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, il che deve essere valutato con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati. La nullità può essere pronunciata solo in presenza di un’oggettiva e assoluta incertezza, dovendosi altrimenti desumere il contenuto della domanda dal complesso degli elementi contenuti nell’atto di citazione (Cass., 1, n. 17023 del 12/11/2003, Cass., 2, n. 1681 del 29/01/2015; Cass., 1, n. 10/6/2015 n. 12059).

I restanti motivi restano assorbiti.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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