Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12480 del 16/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 16/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3638/2012 proposto da:

C.C., (OMISSIS), M.R.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO

18, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA RAGO, rappresentati e

difesi dall’avvocato LUCIANO EUGENIO MARIO PETRULLO;

– ricorrenti –

contro

M.F., G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 238/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata i120/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 14 ottobre 1987, M.F. e G. G. citavano davanti al Tribunale di Potenza M.R. A. e C.C., per sentir dividere il terreno sito in Potenza, località (OMISSIS), in catasto alla part. 8267, fol. 29, part. 1400, esto ha. 45,20, comprato dalle parti con atto del 31 maggio 1977. I convenuti non si opponevano alla divisione. Venivano espletate due consulenze tecniche e il Tribunale, con sentenza n. 514/2004, scioglieva la comunione esistente in due parti uguali, ivi includendo un fabbricato comune insistente sul terreno, assegnando agli originari attori il fabbricato di mq 103,79, con la pertinenza dell’area estesa mq 2.156,21, e a M.A. e C.C. il fabbricato di 103,79 mq con la pertinenza di mq. 2.156,21. M.A. e C.C. si dolevano, però, che tale divisione lasciasse la loro porzione priva dell’accesso carrabile al piano interrato e al terreno di pertinenza, in quanto la stradina costruita dai comproprietari ed utilizzata per accedere ai rispettivi garages e ai fondi attigui coltivati rimaneva inclusa nella quota assegnata a M.F. e G. G.. Perciò M.A. e C.C. proponevano appello, lamentando l’ultrapetizione della sentenza del Tribunale, avendo il primo giudice, come si scrive nel ricorso ora in esame, “ritenuto di includere la stradina di accesso nella categoria della servitù, piuttosto che in quella del bene in comunione indivisibile per destinazione” e perciò chiedevano uno scioglimento che lasciasse in comune tale stradina. Gli appellanti chiedevano prova per testi sulla comune realizzazione, sulla comune utilizzazione e sulle funzionalità della stessa stradina. La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 551/2011 del 20 ottobre 2011, rigettava il gravame, osservando come non sussistesse alcuna ultrapetizione, in quanto la questione della servitù di passaggio era stata affrontata dal Tribunale per decidere le modalità del domandato scioglimento di comunione. I giudici del secondo grado evidenziavano come il mantenimento della strada carrabile in situazione di comunione, auspicato dagli appellanti, avrebbe contrastato col favor divisionis sotteso agli artt. 720 e 1111 c.c.. Irrilevanti apparivano poi alla Corte di merito le prove nuove richieste.

Avverso la sentenza della Corte di Potenza, M.R.A. e C.C. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi.

Rimangono intimati senza svolgere attività difensiva M. F. e G.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso M.R.A. e C. C. denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 1112 c.c., ritenendo applicabile il divieto di divisione portato da questa norma alla stradina di accesso ai garages ed ai terreni coltivati di pertinenza.

Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 1119 c.c..

Si assume che la stradina in questione debba essere ritenuta parte comune alla proprietà ex art. 1117 c.c., n. 3, per la sua strumentalità e per la sua funzione di accesso a garages e terreni.

Il terzo motivo critica la mancanza o insufficienza di motivazione della sentenza della Corte d’Appello, lì dove essa ha ritenuto la necessità di perseguire il favor divisionis ed ha “in un rigo escluso l’ammissibilità dei mezzi di prova” perchè irrilevanti.

Il ricorso, i cui tre motivi possono essere congiuntamente trattati per la loro connessione, risulta privo di ogni fondamento.

In tema di scioglimento della comunione, per la configurazione dell’impedimento sancito dall’art. 1112 c.c., occorre che l’elemento volitivo si integri con quello oggettivo, in quanto lo scioglimento, che si attua normalmente con l’attribuzione ai partecipanti di porzioni materiali della cosa comune (art. 1114 c.c.), può essere escluso dalla volontà dei comunisti di imprimere a tale cosa una determinata caratteristica d’uso solo quando siffatta volizione trovi attuazione in una situazione materiale che, venendo meno con la divisione, determini la perdita della possibilità di usare ulteriormente la cosa in conformità della sua convenuta destinazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4176 del 17/06/1983). L’art. 1112 c.c., invocato dai ricorrenti, trova, dunque, applicazione quando si tratti di cosa comune non utile in se stessa, ma in relazione ad altre cose principali dei comunisti, costituendone pertinenza o accessorio.

Opportunamente gli stessi ricorrenti fanno l’esempio del cortile, o dell’atrio, antistante gli appartamenti di proprietà dei comunisti.

La norma suppone, perciò, un’incompatibilità assoluta della divisione con il mantenimento dell’originaria destinazione delle res comune a servizio di altre cose. Questa condizione di inassoggettabilità alla divisione non è perciò riferibile al caso, oggetto del presente giudizio, di una stradina di accesso ai rispettivi garages ed ai fondi di due comproprietari, stradina che, in conseguenza dello scioglimento della comunione disposto dai giudici di merito, è rimasta per intero compresa nella porzione attribuita a M.F. e G.G., generando una preclusione all’accesso carrabile alla proprietà di M.R. A. e C.C.. Ove, a seguito dell’intervenuta divisione, si sia prodotto uno stato di interclusione del fondo di alcuni dei condividenti, avendo essa fatto cessare la possibilità per una parte dell’unico originario fondo comune di accedere alla strada pubblica attraverso altra parte del fondo stesso, viene piuttosto in gioco l’art. 1054 c.c., comma 2, che consente di costituire la servitù coattiva di passaggio a carico di altro condividente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5109 del 22/05/1998).

La questione della natura condominiale della strada, ex art. 1117 c.c., n. 3 e della sua conseguente indivisibilità, a norma dell’art. 1119 c.c., prospettata nel secondo motivo di ricorso, risulta nuova, e quindi inammissibile, non essendovi cenno di essa nella sentenza impugnata; nè i ricorrenti allegano l’avvenuta deduzione di tale questione innanzi al giudice di merito, indicando in quale specifico atto del giudizio precedente avessero provveduto a tanto, come richiede l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. D’altro canto, tanto i ricorrenti quanto la sentenza impugnata non espongono uno stato dei luoghi tali da far intendere che i singoli edifici delle parti avessero materialmente in comune alcuni impianti o servizi collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, in maniera da restare ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 1117 c.c. (ed ora dell’art. 1117- bis). Non essendo ravvisabile il rapporto di accessorietà necessaria che costituisce il fondamento stesso della condominialità, non vi sarebbe spazio per applicare la regola di indivisibilità stabilita dall’art. 1119 c.c., per le parti comuni di un edificio in condominio, dovendosi, piuttosto, far ricorso alla regola della comoda divisibilità dettata dall’art. 1114 c.c.. Ed ancora, sono gli stessi ricorrenti ad allegare che la stradina era stata realizzata da tutti i comproprietari sul fondo già comune prima della realizzazione dei fabbricati, restando perciò soggetta proprio alle norme in tema di comunione.

Infine, quando il terzo motivo si duole della mancata ammissione delle prove da parte della Corte d’Appello, nei limiti in cui esse sono succintamente riportate in ricorso, risultano relative a circostanze non suscettibili di indurre ad una decisione diversa da quella adottata, attesa l’interpretazione sopra chiarita dell’art. 1112 c.c..

Consegue il rigetto del ricorso. Non si deve provvedere ala regolazione delle spese del giudizio di legittimità, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA