Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12480 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 08/06/2011), n.12480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PILEGGI ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.R., D.P.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABBRINI FABIO,

che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1231/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/05/2006 R.6.N. 1408/03 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega ANTONIO PILEGGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con separati ricorsi al Tribunale, giudice del lavoro, di Napoli, depositati rispettivamente in data 3.9.2001 ed 11.9.2001, D.P. P. e G.R., assunti dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratto a tempo determinato, la prima dall’1.7.1999 al 31.8.1999, ed il secondo dal 4.9.1999 al 30.10.1999 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevavano la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedevano pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con separate sentenze rese all’udienza del 5.6.2002 il Tribunale adito rigettava le domande.

Avverso tali sentenze proponevano separati appelli gli interessati lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con i ricorsi introduttivi.

La Corte di Appello di Napoli, riuniti i procedimenti, con sentenza in data 21.2 / 26.5.2006, in accoglimento dei proposti gravami, dichiarava la natura a tempo indeterminato dei rapporti in questione a decorrere, per la D.P., dall’1.7.1999, e per il G. dal 4.9.1999, condannando la società convenuta al ripristino del rapporto ed al pagamento in favore dei ricorrenti della retribuzione, con accessori.

In particolare la Corte territoriale rilevava che i contratti in questione erano stati stipulati successivamente al 30.4.1998, ossia in periodo non coperto dalla contrattazione autorizzatoria.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a con due motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 c.c. e segg., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’efficacia dell’accordo del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 1994.

In particolare osserva che in maniera assolutamente arbitraria la Corte territoriale aveva ritenuto che l’ipotesi prevista dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 dovesse essere necessariamente correlata ad una precisa limitazione temporale. n tal modo l’interpretazione fornita dai giudici di merito aveva introdotto nella normativa contrattuale un ulteriore elemento assolutamente non previsto dalle parti contraenti; per contro, la corretta applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, avrebbe dovuto portare la Corte di merito a valutare i suddetti accordi attuativi nella loro effettiva natura di atti ricognitivi di una determinata situazione di fatto, senza alcuna volontà negoziale di porre limite alcuno se non quello della intrinseca temporaneità di qualsiasi processo di ristrutturazione, e quindi anche di quello della società Poste Italiane s.p.a.

Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1217 e 1233 c.c..

Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale aveva condannato la società al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data delle pretesa messa in mora, e cioè dalla data di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, incorrendo in tal modo nella palese violazione dei principi e delle norme di legge sulla corrispettività delle prestazioni, avendo la giurisprudenza evidenziato che la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente.

E rileva inoltre che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta della società di valutare l’aliunde perceptum, al fine di dedurre i ricavi conseguiti dal lavoratore e che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, aggiungendo che la percezione da parte del lavoratore di altre somme dopo l’interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non poteva che essere genericamente dedotta dalla società.

Posto ciò rileva il Collegio, per quel che riguarda la posizione della D.P., che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 27.11.2008 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso, proposto nei confronti della D.P., deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

E’ parimenti inammissibile il presente ricorso in relazione alla posizione del G..

Ritiene in proposito il Collegio di dover preliminarmente rilevare la mancata ottemperanza da parte della società ricorrente all’onere di formulare il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., inserito nel codice di rito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 sanzionata espressamente con l’inammissibilità del ricorso.

In proposito rileva il Collegio che l’art. 27 del decreto legislativo in questione prevede che le disposizioni del capo 1 del suddetto decreto, ad eccezione di quelle contenute negli artt. 1 e 19, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto; e pertanto la disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotta per come detto dall’art. 6 del decreto in questione, troverà applicazione nel caso di specie, versandosi in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data posteriore (decisione del 21.2.2006 depositata in cancelleria il 26.5.2006) alla data (2.3.2006) di entrata in vigore del decreto legislativo.

Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità dei ricorso proposto nei confronti del G..

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Deve essere autorizzata la distrazione delle spese suddette, in favore del difensore dell’intimato, dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio fra la società ricorrente e D.P.P.; condanna la ricorrente alla rifusione, nei confronti di G.R., delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; autorizza la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore dell’avv. Fabio Fabbrini, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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