Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1248 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. I, 21/01/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14985/2019 proposto da:

A.M., difeso dall’avv. Mario Novelli, domiciliato presso la I

sezione civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con decreto depositato in data 28.03.2019, ha rigettato la domanda di A.M., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo riconducibili i fatti narrati agli atti persecutori previsti dalla Convenzione di Ginevra (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal Ghana per il timore di essere arrestato e rinchiuso in prigione, avendo provveduto, unitamente al padre – che era stato arrestato e ristretto in carcere – al taglio di alberi in zona protetta).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione A.M. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nel ritenere non fondato il rischio di danno grave in caso di rientro nel paese d’origine, non ha osservato i criteri legali nella valutazione della credibilità delle sue dichiarazioni, ritenendo sbrigativamente il suo racconto generico e non attendibile e rendendo una motivazione apparente ed apodittica.

2. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), essendo state indicate le ragioni per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile (non era stata circostanziata la vicenda personale quanto a nomi, tempo e luogo; palese contraddittorietà del racconto riguardante il taglio di alberi in zona protetta con quanto dichiarato dallo stesso richiedente nel modello C 3, in cui aveva evidenziato la sua appartenenza al partito (OMISSIS), circostanza omessa in sede di audizione; ammissione dello stesso richiedente di non avere un procedimento penale pendente a suo carico).

D’altra parte, il ricorrente, solo apoditticamente ha lamentato l’apparenza della motivazione del Tribunale di Ancona (non avendone indicato le ragioni), e non si è confrontato con i precisi rilievi del giudice di merito in ordine alla non attendibilità del suo racconto.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Lamenta il ricorrente che il giudice di primo grado ha sottovalutato la sua vicenda, non considerando che lo stesso, in caso di rimpatrio, rischierebbe nelle prigioni del Ghana un trattamento inumano e degradante.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Lamenta il ricorrente che l’esame della situazione carceraria del Ghana non è stato effettuato o comunque in modo sufficientemente adeguato, ed è stata omessa la consultazione di fonti attuali ed aggiornate.

5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni connesse, presentano profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va osservato che il giudice di merito, in ragione della valutazione di non credibilità del richiedente in ordine al dedotto rischio di essere arrestato e di finire in carcere, non ha coerentemente provveduto ad un approfondimento istruttorio sulla situazione carceraria in Ghana.

In proposito, questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, – analogo ragionamento vale per il pericolo di “danno grave” – salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Evidenzia il ricorrente di essere meritevole della protezione umanitaria in ragione delle stesse motivazioni poste a fondamento delle altre richieste di protezione, dovendosi valutare, in particolare, la sua vicenda personale.

7. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, nel correlare la dedotta esistenza di una situazione di vulnerabilità alla propria vicenda (dedotto rischio di essere arrestato per un taglio di alberi in zona protetta), non ha considerato, tuttavia, che il suo racconto è stato ritenuto inattendibile dal giudice di merito, con argomentazioni immuni da vizi logici.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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