Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1248 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1236/2007 proposto da:

I.C.T. – INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA AUGUSTO AUBRY 3, presso lo studio dell’avvocato BOCCADAMO

GIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato D’ANDREA Giulio, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.N., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 86, 1 PIANO INT. 5, presso lo studio dell’avvocato MARTIRE

ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato CHIANTERA Amedeo,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7936/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/12/2005 R.G.N. 1502/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato MARTIRE ROBERTO per delega CHIANTERA AMEDEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli riformava parzialmente la statuizione di primo grado con cui la spa International Computer Tecnology era stata condannata ad adibire la dipendente L.N. a mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento, con rigetto delle domande di risarcimento dei danni derivanti dal demansionamento. I Giudici d’appello infatti, su impugnazione della lavoratrice, le riconoscevano il diritto al risarcimento del pregiudizio alla professionalità, affermando che, poichè la dequalificazione non aveva avuto la medesima incidenza lesiva per tutto il periodo, ma era stata maggiore nel primo, i danni per i primi due anni dalla data del demansionamento del giugno 1997, andavano liquidati in misura pari ad un terzo della media delle retribuzioni e successivamente, fino all’aprile 2003, data di deposito della sentenza di primo grado, in misura pari al 20% della media retribuiva mensile. La Corte territoriale, premesso che la ricorrente, assunta il 31.12.93 come impiegata di quarto livello e quindi di quinto, con mansioni di centralinista e destinata dal 1994 anche al settore contabilità, con compiti di registrazione delle note, preparazione delle ritenute, gestione cassa e rapporti con i fornitori, era stata destinata, dal giugno 1997, al montaggio di schede elettroniche ed ad altri compiti manuali, affermava che, ancorchè la retribuzione fosse rimasta immutata, la ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione della professionalità e dell’immagine, nonchè dal discredito nell’ambiente di lavoro e della difficoltà di ricollegare all’esterno la propria professionalità, essendo il pregiudizio, di natura patrimoniale, derivante in re ipsa dalla dequalificazione. I Giudici d’appello negavano invece il diritto al risarcimento del danno alla salute, escludendo il nesso tra l’asma bronchiale a seguito di contatto con sostanze allergizzanti, nonchè il risarcimento del danno biologico.

Avverso detta sentenza la spa International Computer Tecnology ricorre con due motivi. Resiste la L. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura la sentenza per difetto di motivazione, perchè, essendo la retribuzione rimasta immutata, il danno eventuale dovrebbe essere dimostrato dalla lavoratrice, nè, nella specie, era configurabile la perdita di potenzialità occupazionali perchè in precedenza preposta a mansioni semplici, come il centralino e poi a compiti meramente esecutivi nel reparto magazzino. Con il secondo motivo si censura la sentenza per difetto di motivazione, non avendo la Corte di Napoli tenuto conto, per determinare il danno, del fatto che la L. si trovava in cassa integrazione guadagni fino al 13 luglio 1997 e che, in ogni caso, la liquidazione del risarcimento del danno da demansionamento avrebbe dovuto arrestarsi alla data di deposito del ricorso, non già alla data della sentenza di primo grado.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, è errata l’affermazione della sentenza impugnata per cui il pregiudizio economico derivante dal demansionamento è in re ipsa, nell’esistenza stessa della dequalificazione, essendosi affermato, proprio con riguardo al danno patrimoniale (Cass. n. 10361 del 28/05/2004) che “Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell’esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento l’illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all’art. 2697 cod. civ.” (nello stesso senso Cass. Sez. U., Sentenza n. 6572 del 24/03/2006).

Nella specie, tuttavia, questo erroneo rilievo non vale all’annullamento della sentenza, giacchè i Giudici d’appello hanno poi provveduto a motivare sulla concreta esistenza del danno nella specie, ricollegandolo alla vistosa dequalificazione che aveva condotto la lavoratrice dall’espletamento di mansioni impiegatizie – giacchè a quelle di centralinista si erano aggiunte quelle di addetta alla contabilità, con compiti di registrazione delle note, preparazione delle ritenute, gestione cassa e rapporti con i fornitori – a mansioni operaie di carattere particolarmente elementare come il montaggio di schede elettroniche ed altri compiti manuali. La sussistenza del danno è questione di fatto, il cui apprezzamento spetta esclusivamente al giudice di merito e, nella specie, non è ravvisabile alcun errore logico nè giuridico nell’affermazione della Corte territoriale che il mutamento di mansioni, avente dette caratteristiche, non poteva non avere recato pregiudizio alla professionalità ed all’immagine all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro.

Patimenti infondato è il secondo motivo, perchè la questione relativa alla collocazione in cassa integrazione fino al 13 luglio 1997 non è stata eccepita in sede di merito, ancorchè nel giudizio d’appello si controvertesse proprio sulla esistenza e sulla misura del danno da dequalificazione.

Quanto poi alla determinazione del danno fino alla sentenza di primo grado e non già fino alla data di deposito del ricorso, la censura sarebbe fondata solo allegando il fatto che il ripristino delle precedenti mansioni era già stato disposto in data anteriore rispetto alla sentenza medesima, mentre nel motivo di ricorso questa circostanza non viene indicata, onde è corretta la statuizione ha liquidato il danno fino alla cessazione del demansionamento.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre Euro duemila per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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