Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1248 del 19/01/2018
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1248 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso 21833-2014 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
per legge;
– ricorrente –
2017
contro
1477
considerati
CHIARA,
D’ELIA
GIOACCHINO,
I c-ixt-tlf er e;
SAR9.5
domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
D’ELIA.
–
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
1
Data pubblicazione: 19/01/2018
dall’avvocato LUIGI GUASTAMACCHIA giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 1141/2014 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 09/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/06/2017 dal Presidente Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
2
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione del 4 giugno 2003 Giuditta Caldarola convenne
dinanzi al Tribunale di Bari il Ministero della Salute, chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni da epatite post-trasfusionale
dell’anno 1998.
2. Il giudice adito accolse la domanda, liquidando all’attrice il solo danno
biologico permanente, sulla base dei valori tabellari adottati dal Tribunale
di Milano.
3. La Corte di appello di Bari, investita delle impugnazioni, principale (del
Ministero) e incidentale (della Calderola), hinc et inde proposte, le rigettò
entrambe.
4. Avverso la sentenza della Corte pugliese il Ministero della Salute ha
proposto ricorso sulla base di due motivi di censura.
5. Resistono con controricorso gli eredi della signora Caldarola.
6. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 114 e 116 c.p.c.
(omessa pronuncia) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Omessa
motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c. – Difetto di legittimazione passiva ed insussistenza di
un comportamento colpevole del Ministero per le trasfusioni effettuate
nel 1998, epoca in cui il Ministero steso aveva fornito già alle singole
strutture del SSN tutte le necessarie indicazioni operative e direttive.
contratta a seguito di emotrasfusioni cui era stata sottoposta nel corso
7. L’esame di entrambi i motivi – pur volendo prescindere dai non marginali
profili di inammissibilità che essi presentano in rito – impone al collegio
una pronuncia di manifesta infondatezza.
7.1. La Corte territoriale, difatti, con ampia ed esauriente motivazione (ff.
adeguata tout court agli insegnamenti di questo giudice di legittimità,
facendone corretta e (ancor oggi) condivisibile applicazione, e ciò è a
dirsi tanto con riguardo alla questione del non esaurimento
dell’obbligo di vigilanza del Ministero pur a seguito dell’emanazione di
normative e direttive indirizzate agli enti ospedalieri in epoca
successiva al 1990 (gravando sullo stesso non soltanto un compito di
vigilanza meramente burocratica, ma un vero e proprio dovere di
vigilanza specifica: per tutte, Cass. 1355/2014), quanto in relazione al
profilo causale della sua responsabilità,
sub specie
della
concretizzazione del rischio conseguente ad una condotta non
conforme alle regole di controllo gravanti sull’ente governativo, in
violazione del generale precetto di cui all’art. 2043 c.c.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi euro 2200, di cui 200 per
spese.
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6-11 quanto al primo motivo, ff. 11-16 quanto al secondo) si è
Così deciso in Roma, li 26.6.2017
IL PRESIDENTESTENSORE