Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1248 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9822/2015 proposto da:

GEAS GESTIONI ASSICURATIVE SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO MARGANA 15,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI RINALDI FERRI, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALLA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del suo responsabile del

contenzioso, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA QUATTRO

FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5890/09/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 18/09/2014, depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

udito l’Avvocato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., esaminate le memorie difensive delle parti ex art. 378 c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con un unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 145 c.c., nonchè della L. n. 890 del 1982, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la C.T.R. Lazio ritenuto valida la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile ove la società contribuente aveva avuto la propria sede legale (pacificamente trasferita altrove) sul presupposto che il fatto che il portiere avesse “ritirato la cartella senza comunicare che la Società Ge.As. s.r.l. aveva cambiato sede da due anni” costituisse “chiaro sintomo – peraltro non disconosciuto dalla stessa società Ge.As. – che l’appellante, alla data del 20.3.2006 (data della notifica), manteneva in detta sede la propria attività o parte di essa”, stante la valenza meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche, nonostante la società avesse prodotto visura camerale storica (nonchè copia del cd. “cassetto fiscale” presso l’anagrafe tributaria) da cui risultava che dal 12.8.2004 la sede legale della società era stata trasferita ad altro indirizzo in (OMISSIS).

2. All’accoglimento della censura non osta in realtà il consolidato orientamento di questa Corte per cui, qualora la notifica sia effettuata a mani di una persona (che la ritiri senza nulla obiettare) rinvenuta presso la sede della società, legale o effettiva – la seconda in caso di divergenza essendo equiparata alla prima, per il principio di effettività della sede (Cass. 21942/10, 10307/09, 3620/04, 9978/00) – la società, per vincere la presunzione che quella persona sia addetta alla ricezione degli atti a sè diretti, ha l’onere di provare che essa non lo era per non aver mai ricevuto incarico alcuno (Cass. 12071/16, 14865/12, 21942/10, 16102/07, 12754/05, 19201/03, 7113/01, 904/01, 13935/99), tenendo conto che a tal fine è sufficiente anche un mandato provvisorio a ricevere la corrispondenza (Cass. 21942/10, 22342/09, 19582/09, 29879/08).

3. Ed invero, il principio di cui all’art. 46 c.c., comma 2, valido anche ai fini delle notificazioni ex art. 145 c.p.c., in base al quale, ove la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima – con conseguente validità della notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anzichè alla sede legale (Cass. n. 2341/85) – vale a condizione che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva. Ed a tal fine, in caso di contestazione è onere del notificante fornire la prova della esistenza di una sede effettiva nel luogo della effettuata notifica (Cass. n. 17519/03).

5. La sentenza va quindi cassata con rinvio per l’accertamento di tale presupposto nonchè per l’esame delle questioni rimaste assorbite, come l’eccezione di prescrizione del credito vantato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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