Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1248 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. un., 17/01/2019, (ud. 19/06/2018, dep. 17/01/2019), n.1248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. ARMANO Uliana – Presidente di Sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Presidente di Sez. –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4112/2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISAGNO 14,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO TAGLIAFERRI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA BASTIANI;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI MONTECATINI TERME, REGIONE TOSCANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3522/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 4/08/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2018 dal Presidente Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

uditi gli Avvocati Roberto Raglione per delega dell’avvocato Claudio

Defilippi e Riccardo Tagliaferri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A. impugna per cassazione, con ricorso affidato ad un motivo, la sentenza del Consiglio di Stato del 4.8.2016 che ha respinto il suo appello, nonchè l’appello del Comune di Montecatini Terme, contro la sentenza del TAR della Toscana del 14.5.2014 che, su ricorso di R.E., ha annullato il permesso, rilasciatogli dal Comune, di ristrutturare e di sopraelevare un immobile di sua proprietà, insistente su suolo confinante con quello della signora.

R.E. resiste con controricorso illustrato da memoria.

Il Comune di Montecatini Terme non svolge attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo del ricorso M.A. eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a decidere della controversia, avente ad oggetto questione involgente il suo diritto di proprietà e pertanto demandata alla competenza giurisdizionale del G.O..

Il motivo è inammissibile.

In base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del giudizio, della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi rapidi. Si è quindi affermato che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può essere sempre impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze d’appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, a meno che la sentenza si limiti a statuizioni che non comportano l’affermazione della giurisdizione (come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello dell’ammissibilità della domanda o come quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia indotto il giudice a decidere per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la previa trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito).

Pertanto, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto; diversamente, l’esame della relativa questione è precluso in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (cfr., fra molte, Cass., S.U., 20 gennaio 2011, n. 2067; Cass., S.U., 29 novembre 2017, n. 28503).

Nel caso di specie non v’è dubbio che il TAR della Toscana, accogliendo il ricorso proposto da R.E. ed annullando il provvedimento da questa impugnato, abbia implicitamente affermato la propria competenza giurisdizionale a decidere.

Poichè l’odierno ricorrente non ha proposto un motivo d’appello volto a contestare la giurisdizione del giudice amministrativo, la statuizione implicita risulta ormai coperta da giudicato interno: la relativa questione non può quindi essere sottoposta al sindacato di questa Corte di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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