Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12479 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29099/2014 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

FORNACI 126, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA GINEFRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO D’ALESSIO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO;

– intimata –

nonchè da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del Direttore Generale e

legale rappresentante p.t., Dott. S.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI, rappresentata e difesa dagli

avvocati EMMA TORTORA, GENNARO SASSO, VALERIO CASILLI giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 337/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il sig. C.V., con istanza per decreto ingiuntivo, chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti della ASL n. (OMISSIS) di Salerno per il pagamento dei corrispettivi dei farmaci erogati in regime di convenzione, con consequenziale riconoscimento degli interessi moratori.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 23/12/2006 n. 122, rigettava l’opposizione proposta dalla ASL e confermava il decreto con gli interessi.

La ASL proponeva appello, si costituiva regolarmente il contraddittorio e la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 03/06/2014, lo accoglieva, revocava il decreto ingiuntivo, condanava l’appellante al pagamento della sorte capitale e dei soli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo e condannava l’appellato al pagamento in favore della ASL della metà delle spese del doppio grado.

Avverso detta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste la ASL con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Si dà atto di una richiesta di riunione ad un ricorso relativo ad altro periodo temporale con identiche parti, petitum e causa petendi R.G. 14362/2013.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 11, in relazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 2, alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 9, ed all’accordo collettivo nazionale approvato con D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, pur confusa circa l’applicazione al c so in esame degli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali, correttamente nega che questa disciplina si applichi al rapporto tra le farmacie e i medici convenzionati.

Nella sostanza, la decisione resiste alle censure, anch’esse non correttamente argomentate, in quanto inquadra la fattispecie nel rapporto di tipo concessorio a cui si applica la normativa che esclude gli interessi oltre quelli legali. La previsione di legge è ripresa dalle norme di contratto collettivo applicabili alla fattispecie. Peraltro, lo stesso ricorrente riconosce la natura di anticipazione delle somme ricevute dai farmacisti “non assimilabile agli accessori del credito che maturano a seguito della mora del debitore (p. 8 del ricorso)”.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 371 del 1998, art. 8, in relazione all’art. 1224 c.c..

Il secondo motivo (rivalutazione) è infondato perchè si applica, nella specie, la norma del contratto collettivo nazionale che non prevede la rivalutazione. Questa norma prevale sull’art. 1224 c.c., perchè i contratti collettivi sono fonti a competenza speciale rispetto alla legge, e nel concorso con norme di legge, secondo la dottrina costituzionalistica più accreditata, prevalgono in ragione del criterio di competenza quale criterio di risoluzione di antinomie.

Anche il ricorso incidentale è infondato, in quanto richiama le norme sulla costituzione in mora, inconferenti con la natura degli interessi dovuti, che sono appunto non moratori ma compensativi.

Corretta ancora, in punto di diritto, risulta la decisione della Corte d’Appello quanto all’individuazione del termine di decorrenza degli interessi al tasso legale, dalla scadenza del termine per il pagamento di cui al D.P.R. n. 371 del 1998, art. 8, comma 5, sino all’effettivo soddisfo.

Il ricorso principale deve essere rigettato con le conseguenze sulle spese del giudizio di cassazione e sul regime del contributo unificato; il ricorso incidentale, in quanto condizionato, è assorbito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e assorbe, perchè condizionato, l’incidentale; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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