Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12479 del 16/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 16/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3615-2012 proposto da:

L.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, L.GO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

TEDESCHINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, MASSIMO SERRA, GIOVANNI GERBI, DANIELE

GRANARA;

– ricorrente –

B.G. (OMISSIS), LU.GI.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA MONTI;

– controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 864/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato GRANARA Daniele, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle conclusioni depositate come in atti;

udito l’Avvocato COGLITORE Emanuele, difensore dei resistenti che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con atto 5.4.2000 B.G. e Lu.Gi., comproprietari di un immobile in (OMISSIS), convennero la vicina L.C. davanti al Tribunale di Chiavari lamentando l’edificazione di un fabbricato in violazione delle norme sulle distanze dai confini (sei metri) previste dal regolamento edilizio.

Domandarono pertanto la demolizione del fabbricato in modo da rispettare la distanza dal terreno degli istanti nonchè il risarcimento del danno.

La convenuta si oppose alla domanda, ma il Tribunale, con sentenza 2.2.2004, la condannò a demolire l’edificio e a rimborsare agli attori le spese del giudizio.

La Corte d’Appello di Genova con sentenza 11.8.2011, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla L. ordinò l’arretramento dell’edificio soltanto nella misura necessaria a ripristinare il rispetto delle distanze legali; rigettò l’appello incidentale proposto dagli attori in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria e condannò questi ultimi a rimborsare all’appellante le spese del giudizio dei secondo grado, ponendo invece quelle di primo grado a carico della L..

Per giungere a tale conclusione, la Corte ligure, osservò, per quanto qui interessa,:

– che l’appellante, ai fini dell’esonero dal rispetto delle norme sulle distanze, non aveva provato l’esistenza, tra che tra i due fondi di una strada pubblica o avente requisiti tali da consentire la deroga al rispetto delle distanze;

– che per individuare il confine andava presa in esame, tra le varie cartografie, la seconda cartografia con supporto cartaceo, ritenuta più attendibile;

– che andava accolto il terzo motivo di appello perchè l’accertata violazione delle distanze comportava non già la demolizione dell’intero fabbricato, ma solo l’arretramento fino al punto in cui l’obbligo di distanza risulti rispettato;

– che non trovava applicazione nel caso di specie lo ius superveniens rappresentato dalle nuove disposizioni contenute nel P.U.C. di (OMISSIS) perchè riguardanti le ristrutturazioni, le opere interne e gli interventi di manutenzione e non le nuove costruzioni, come nel caso in esame.

La L. ricorre per cassazione con quattro motivi a cui resistono i B.- Lu. con controricorso contenente ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con un primo motivo si denunzia l’omessa contraddittoria e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo nonchè violazione di legge in ordine alla mancata considerazione del rilievo giuridico derivante dalla presenza di una strada aperta al pubblico transito tra le due costruzioni. Violazione dell’art. 873 c.c.. Nel richiamare la normativa codicistica (artt. 873 e 879) che esonera dal rispetto delle distanze in caso di presenza di una strada, il ricorrente rileva che la Corte d’Appello non ha considerato la natura della strada di accesso alla via pubblica, originariamente sterrata, e poi divenuta pedonale e carrabile, adibita a pubblico transito, come risulta dagli atti.

Tale erronea impostazione, ad avviso della ricorrente, ha comportato un vizio di valutazione anche per la misurazione delle distanze.

Ritiene in ogni caso che la violazione di una norma sulla distanza dal confine (che non sia stabilita come metodo per la distanza tra costruzioni) non legittima il proprietario confinante a chiedere l’arretramento.

2 Col secondo motivo si denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo in ordine alla operata assunzione dei dati peritali, con particolare riferimento a quelli catastali, peraltro del tutto incerti, quali unico presupposto della decisione.

Si addebita innanzitutto alla Corte d’Appello di non avere minimamente risposto alle critiche formulate alla relazione del CTU, critiche che in realtà erano conferme dei forti dubbi e delle incertezze documentali formulate dallo stesso CTU. Osserva che il CTU ha presentato tre conclusioni, una per ciascuna cartografia presa come riferimento, ciascuna con valori diversi nell’ordine di 20, 25 cm di sconfinamento o al massimo con sconfinamento di 5 cm. Ricorda la corrispondenza sul suolo dei valori riportati sulla scala e si duole della soluzione prescelta dalla Corte d’Appello senza spiegarne adeguatamente le ragioni. A suo dire, la Corte d’Appello non avrebbe potuto basare la decisione su una consulenza il cui risultato non sia ragionevolmente certo.

3 Col terzo motivo si denunzia si denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, illogicità manifesta e contrarietà con altro punto della decisione per ciò che attiene all’ordine di demolizione parziale nella misura occorrente per riportare il manufatto nel rispetto delle distanze violate con riferimento alla vecchia cartografia NCT su supporto cartaceo di cui ai detti allegati 9 e 17 della CTU. Secondo la tesi della ricorrente, essendo la disciplina sulle distanze dettata per impedire intercapedini dannose, in caso di violazione di pochi centimetri deve escludersi che, per un mero formale rispetto della norma, si possa demolire, seppur parzialmente un fabbricato per ripristinare una intercapedine non dannosa. A sostegno dell’assunto, si osserva che la Corte d’Appello, nel respingere l’appello incidentale, riconosce l’assenza di danni, considerato il modesto sconfinamento: si domanda inoltre la ricorrente come sia possibile disporre la demolizione di una parte del manufatto se non vi è danno e se lo sconfinamento è modesto.

Rimprovera inoltre alla Corte d’Appello di non essersi posta il problema della possibilità tecnico-giuridica dell’arretramento parziale.

Il comune riferimento al vizio di motivazione rende opportuno l’esame congiunto delle prime tre censure, che si rivelano infondate.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite – ed oggi ribadito – la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. O, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv.

511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Nella fattispecie in esame, si è al di fuori di tale ipotesi estrema perchè la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente sia sulla inapplicabilità della deroga prevista dall’art. 879 c.c. in materia di rispetto delle distanze, sia sulla adesione alle risultanze peritali (con particolare riferimento alla specifica cartografia da utilizzare per delineare i confini tra i fondi) sia sull’arretramento parziale dell’edificio della convenuta.

Ed infatti:

– sotto il primo profilo, ha rilevato che la strada è priva di sbocco veicolare richiamando l’affermazione fatta dalla stessa appellante nel giudizio di primo grado, secondo cui si tratterebbe al più di una strada assoggettata a servitù di passaggio a favore degli attori; ha quindi rilevato la mancanza di prova della natura pubblica della strada e della presenza di requisiti tali da giustificare l’esenzione dall’obbligo di rispetto delle distanze (come nel caso di una servitù pubblica di passaggio);

– sotto il secondo profilo, la Corte territoriale ha spiegato perchè ha ritenuto preferibile la cartografia con supporto cartaceo di cui all’allegato 9 della CTU, ed ha osservato al riguardo che tale cartografia cartacea, sostitutiva di quella precedente e più antica, ricalcando quella originaria con grafica più accurata, prevedeva tutte le variazioni avvenute dall’inizio, con aggiornamenti effettuati da professionisti, mentre la terza cartografia non appariva più affidabile delle precedenti non garantendo la mancanza di errori per il passato, come precisato dallo stesso CTU ed infine, quanto alla prima cartografia, risalente agli anni 39 e 40 su supporto cartaceo, la Corte di merito l’ha reputata obsoleta e superata dalle due predette cartografie;

– sull’arretramento parziale, del tutto correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto sufficiente disporre l’arretramento sino al raggiungimento della distanza di legge, perchè è questo lo scopo della norma dell’art. 872 c.c. laddove prevede la riduzione in pristino per la violazione delle norme sulle distanze da osservarsi nelle costruzioni, senza porre alcuna distinzione tra l’entità delle violazioni (e così si risponde anche alla critica contenuta nel terzo motivo di ricorso, precisandosi che le concrete modalità tecnico-giuridiche dell’arretramento investono la fase dell’esecuzione nell’ambito dello specifico procedimento di cui all’art. 612 c.p.c.).

Come si vede, il ragionamento seguito dalla Corte genovese appare privo di salti logici e del tutto adeguato a dar conto del proprio convincimento, sicchè si sottrae alla critica della ricorrente che invece sollecita una alternativa ricostruzione delle risultanze processuali e, in definitiva, un ennesimo giudizio di merito.

Quanto alla natura della strada, nello stesso ricorso (a pag. 8) si deduce che si tratta di un accesso pedonale e carrabile a diversi edifici compresi quelli di proprietà delle parti in causa, affermazione, questa, che stride decisamente con la destinazione a transito pubblico.

Per altro verso, e in particolare col riferimento al secondo motivo, il ricorso incorre inoltre nel difetto di specificità, laddove denunzia il mancato esame delle critiche formulate alla relazione del CTU senza però neppure fedelmente trascriverle (almeno per la parte di rilievo) o spiegare in quale sede dette critiche sarebbero state sollevate, lasciando in tal modo che sia la Corte di Cassazione a farsi carico dell’esame degli atti del giudizio di merito per ricercare il materiale solo genericamente indicato nel ricorso.

4 Col quarto motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di diritto dolendosi della mancata applicazione dello ius superveniens (disposizioni contenute nel PUC di (OMISSIS), vigente al 13.8.2003, che fissa in tre metri la distanza tra i fabbricati nella zona che interessa).

La ricorrente procede ad una ricostruzione della previsione normativa per concludere che il PUC di (OMISSIS), ammettendo aumenti di volume e sopraelevazioni, prevede e consente nuove costruzioni a mt.

1,50 dal confine e 3,00 dai fabbricati.

Anche tale motivo è infondato perchè si fonda su una interpretazione personale della disposizione (art. 21.9 delle norme di attuazione) che invece, come ha ben rilevato la Corte d’Appello non riguarda le nuove costruzioni, ma solo gli interventi di cui all’art. 3 del detto PUC e cioè quelli sugli immobili preesistenti ed aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria, le opere interne, la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia.

5 Resta a questo punto da esaminare il ricorso incidentale dei B. Lu. con cui si lamenta il difetto di motivazione sulla liquidazione delle spese legali. I ricorrenti incidentali si dolgono della condanna alle spese del giudizio di appello, ritenendo invece che le stesse, stante la soccombenza reciproca, andassero compensate.

Rilevano che con l’appello la L. aveva chiesto il rigetto integrale della domanda mentre essi non avevano mai chiesto la demolizione totale dell’edificio ma solo la riduzione in pristino in modo da rispettare le distanze tra il fabbricato e il terreno di loro proprietà.

Pertanto, a dire dei ricorrenti incidentali, la soccombenza dell’appellante sulla domanda da essa svolta e quella dei Lu.

B. sulla domanda di danni avrebbe dovuto portare ad una compensazione.

Il ricorso incidentale è infondato.

La Corte di Appello ha operato un frazionamento delle fasi del processo ai fini dell’applicazione della regola della soccombenza, perchè ha posto le spese del giudizio di primo grado a carico della convenuta (considerata soccombente sulla violazione delle distanze) e quelle del giudizio di gravame a carico degli attori-appellanti incidentali (ritenuti a loro volta soccombenti sull’appello incidentale attinente alla domanda risarcitoria).

Ebbene, in linea di principio, va ricordato che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole cfr. tra le varie, Sez. 6-/3, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013 (Rv. 625486; Sez. 3, Sentenza n. 19880 del 29/09/2011 Rv.

619532; Sez. L, Sentenza n. 4778 del 09/03/2004 Rv. 570912).

Il criterio seguito dalla Corte d’Appello è dunque giuridicamente non corretto perchè sganciato da una valutazione globale ed unitaria dell’esito della lite, ma tale statuizione non forma oggetto di specifica censura.

Quanto alla mancata compensazione delle spese del giudizio – su cui si appunta la censura – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni altro caso e in particolare ove il giudice, pur se in assenza di qualsiasi motivazione, abbia compensato le spese o al contrario le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendone l’espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità, stante l’assenza di un dovere del giudice di motivare il provvedimento adottato, senza che al riguardo siano configurabili dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 111 Cost. (v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 Rv.

572524; Sez. 2, Sentenza n. 4388 del 26/02/2007 Rv. 595574).

In applicazione di tale principio di diritto, affermato – quanto alla disciplina della compensazione – con riferimento alla vecchia versione dell’art. 92 c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso di specie), la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di compensare le spese e pertanto non merita censura in questa sede di legittimità la scelta di porle a carico degli appellanti incidentali, certamente non vittoriosi, posto che, come si è visto, la loro impugnazione in ordine al rigetto della domanda risarcitoria non era stata accolta.

La sostanziale soccombenza della ricorrente ne comporta la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA