Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12479 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10542-2013 proposto da:

A.A. E G. SPA, elettivamente domiciliati, in

ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

LIVI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

CIANNAVEI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II ROMA, – AGENZIA DELLE

ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 440/2012 della COMM.TRIB.REG. LAZIO,

depositata il 16/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la A. e G.A. S.p.A. impugnava la cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA (anno d’imposta 2006) notificata il 19/12/2009 e formata in base ad avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (emesso in seguito ad ispezione della Guardia di Finanza del 19/6/2008), che aveva rilevato la mancata contabilizzazione di interessi attivi maturati su un finanziamento erogato nel 2013 al socio A.A. (poi deceduto);

– unitamente alla cartella la società impugnava anche il predetto avviso di accertamento, asseritamente non notificato e conosciuto, deducendo l’omessa notifica dell’atto presupposto, la nullità della notifica della cartella, l’insussistenza della pretesa tributaria (in ragione di intervenuto accordo con gli eredi del mutuatario sulla restituzione del solo capitale, senza interessi), nonchè l’errata imputazione e contestazione di costi e l’illegittimità delle sanzioni applicate;

– affermava la società di aver impugnato, con separati ricorsi e distinte vicende processuali, gli avvisi di accertamento scaturiti dalla medesima ispezione e relativi agli anni d’imposta 2004, 2005, 2007;

– la C.T.P. di Roma respingeva il ricorso;

– la C.T.R. del Lazio, con la sentenza n. 440/01/12 del 16/10/2012, confermava la decisione di primo grado;

– avverso tale decisione la A. e G.A.

S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

– la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo la ricorrente fa valere il sopravvenuto giudicato esterno della sentenza della C.T.R. Lazio n. 107/1/13 che ha annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005, fondati sul medesimo presupposto giuridico e fiscale.

In proposito si osserva che l’ammissibilità stessa della contestazione dell’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 (impugnato unitamente alla cartella di pagamento) è subordinata, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 3, alla sua mancata notificazione.

Nel caso, come esposto nel prosieguo (in riferimento al secondo motivo), l’avviso risulta regolarmente notificato, sicchè il giudicato successivamente formatosi non può scalfire l’accertamento divenuto definitivo e irretrattabile, nè, per le medesime ragioni, assume rilievo la produzione, ex art. 372 c.p.c., della menzionata sentenza della C.T.R. Lazio con l’attestazione del suo passaggio in giudicato.

2. Col secondo motivo, formulato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis), ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la C.T.R. affermato la validità della notifica dell’avviso di accertamento, prodromico rispetto alla cartella, nonostante il mancato invio al legale rappresentante della raccomandata di avvenuta notificazione dell’atto, consegnato a persona diversa dalla contribuente e, segnatamente, ad una impiegata addetta al ritiro.

La censura è infondata.

La C.T.R. ha accertato che “il prodromico avviso di accertamento è stato correttamente notificato in data 15.05.2009, presso la sede legale della società, in via Cristoforo Colombo 112, mediante consegna a impiegata autorizzata al ritiro, che ha sottoscritto per ricevuta”.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 ratione temporis applicabile prevedeva: “(1) La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., con le seguenti modifiche:… b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso……. f) le disposizioni contenute negli artt. 142,143,146,150 e 151 c.p.c. non si applicano”.

Il testo normativo non esclude l’applicabilità dell’art. 145 c.p.c. che, al comma 1, stabilisce che “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.”.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la raccomandata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. b-bis, non era dovuta, poichè l’atto non è stato consegnato a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9878 del 26/05/2020, Rv. 657719-01).

3. Col terzo motivo, la società deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per avere la C.T.R. affermato la validità della notifica della cartella di pagamento, da considerarsi invece inesistente perchè compiuta direttamente a mezzo posta dall’agente della riscossione, non abilitato ad attività di notificazione con tale mezzo.

Col quarto motivo, si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 5, per avere la C.T.R. affermato la validità della notifica della cartella di pagamento, sebbene alla consegna dell’atto – non eseguita al legale rappresentante – non avesse fatto seguito l’avviso di avvenuta notificazione tramite raccomandata.

Anche a prescindere dalla lacunosità del ricorso – che non riporta dettagliatamente nè gli atti del procedimento di notificazione della cartella, nè le doglianze sulla sua regolarità svolte nei gradi precedenti – entrambe le censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate.

Si osserva, infatti, che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”) “prevede una disciplina specifica della notifica delle cartelle di pagamento, che – estesa (dal successivo art. 49) anche alla notifica di tutti gli atti dell’espropriazione forzata – è speciale rispetto a quella dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60” (così Corte Cost., Sentenza n. 175 del 23/07/2018), il quale – riguardando in generale “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente” – trova applicazione solo “nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c.” (art. 26, comma 3 ratione temporis vigente), in caso di notifica “a mezzo posta elettronica certificata” (secondo il vigente comma 2, art. 26, inserito dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e sostituito dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 14, comma 1) e soltanto “per quanto non è regolato dal presente articolo (26)” (art. 26, u.c.).

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 anche direttamente da parte dell’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed è esclusa l’applicazione alla notificazione della cartella di pagamento delle disposizioni della L. n. 890 del 1982: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025-01); in particolare, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, Rv. 618236-01).

Il granitico orientamento giurisprudenziale ha trovato conferma nella sentenza n. 175 del 23/07/2018 della Corte Costituzionale, la quale – respingendo i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati con riguardo al “diritto vivente” – ha così statuito: “La disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l’agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, comma 1, delle cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l’esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività del primo, il quale, secondo l’espressa previsione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 è depositario del ruolo formato dall’amministrazione finanziaria e, per conto di quest’ultima, procede per legge alla riscossione coattiva. Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche. Ciò è tanto più vero a seguito dell’istituzione del sistema nazionale della riscossione, secondo la previsione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3 con l’attribuzione delle relative funzioni all’Agenzia delle entrate che le ha esercitate, fino ad epoca recente, mediante una società a capitale interamente pubblico (Riscossione spa, poi divenuta Equitalia spa)…. E’ questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento…. Con riferimento, quindi, alla forma di notificazione “diretta”, con consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, può dirsi che le modalità pur semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito – richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte – della “effettiva possibilità di conoscenza” dell’atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003). La disposizione censurata non viola i parametri evocati dalla CTR rimettente, sotto il profilo della ipotizzata violazione del diritto di azione e di difesa del notificatario (art. 24 Cost., commi 1 e 2) e del principio della “parità delle armi” integrato dal canone del giusto processo (art. 111 Cost., commi 1 e 2) perchè non è superato quel “limite inderogabile” che la giurisprudenza di questa Corte pone alla discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio”.

4. Anche a voler riconoscere nelle doglianze riportate alle pagg. 15-17 del ricorso un’autonoma censura (depone in senso contrario la mancanza di un richiamo ad uno dei motivi indicati dall’art. 360 c.p.c.), la stessa va considerata palesemente inammissibile, trattandosi di tardiva contestazione di merito dell’avviso di accertamento, per giunta svolta con modalità irrispettose dell’art. 366 c.p.c..

5. In conclusione, il ricorso della A. e G.A. S.p.A. è respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA