Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12478 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. un., 24/06/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29343/2018 proposto da:

3B ALIMENTARI S.A.S., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO MORPURGO 16,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA BETTONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO SALBERINI;

– ricorrente –

contro

B.A.C.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

689/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARMELO CELENTANO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a

Sezioni Unite, dichiari inammissibile il ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

la 3B Alimentari s.a.s. ha proposto ricorso, qualificandolo “per regolamento preventivo di giurisdizione”, contro la sentenza del tribunale di Latina depositata il 24-11-2016, con la quale è stato definito il giudizio insorto tra B.A.C. e la medesima s.a.s. per il rilascio di un immobile a questa concesso in comodato d’uso;

la ricorrente assume che la decisione sarebbe stata resa in carenza assoluta di giurisdizione e/o di competenza e denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 948,1140,1168,1170 c.c., artt. 324,703,705 c.p.c., nonchè la mancanza di motivazione sul punto dell’asserita disponibilità del bene e sulle vicende del possesso;

la parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile, poichè nella concreta fattispecie è stata già pronunciata sentenza dal giudice presso il quale il processo è radicato; non risulta possibile la sua conversione in ricorso ordinario, poichè la sentenza di cui si tratta è stata pronunciata in primo grado e come tale sarebbe (stata) appellabile (ex aliis Cass. Sez. U. n. 26092-07, Cass. Sez. U. n. 3621-12);

ben vero nella stessa parte finale del ricorso si dice che avverso la medesima decisione pende appello dinanzi alla corte d’appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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