Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12478 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

G.P., rappresentato e difeso da sè stesso ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio 19, presso lo

studio dell’avvocato Giuseppe Torre;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 6/4/08 della Commissione tributaria regionale

di Napoli, sez. staccata di 2010 Salerno, emessa il 7 gennaio 2008,

depositata il 14 gennaio 2008, R.G. 1630/07;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che si è riportato alla relazione in

atti;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 12 marzo è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente G.P. del silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso IRAP versata per gli anni di imposta 2003 e 2004, per l’attività di avvocato. Il contribuente ha contestato di essere soggetto all’imposizione IRAP in quanto svolge la sua attività senza l’ausilio di dipendenti e senza l’apporto di beni o capitali rilevanti;

2. La C.T.P. di Salerno ha rigettato il ricorso e la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente riscontrando l’assenza di dipendenti e collaboratori e il ricorso a beni strumentali non eccedenti il minimo normalmente indispensabile per lo svolgimento dell’attività di avvocato;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il deduce l’insufficiente motivazione quanto all’impiego di beni strumentali e di capitali documentati invece in misura non irrilevante dai quadri RE prodotti dall’Ufficio;

Ritiene che:

1. il ricorso è fondato in quanto la motivazione della CTR con riferimento alla circostanza indicata appare effettivamente insufficiente;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

rilevato che l’Agenzia ricorrente così sintetizza la censura relativa al difetto di motivazione: la motivazione si mostra insufficiente sull’accertamento del fatto controverso costituito dall’impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, perchè giunge al giudizio statico di non avvalimento di beni strumentali, eccedenti per quantità e valore il minimo ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività, senza illustrare il sottostante giudizio dinamico in base al quale individuare il suddetto limite e senza prendere in esame i valori ricavabili dai quadri RE, prodotti dall’ufficio in appello (doc.ti 1 e 2), ed indicati alla voce “totale spese” per il 2004 in 37.000,00 Euro e per il 2003 in 21.700,00 Euro e senza adeguatamente esaminare la presenza di beni strumentali nel 2004 per un valore di 10.400,00 Euro e considerare un compenso dichiarato tre volte superiore per l’anno 2003 al corrispondente valore stabilito dagli studi di settore per il medesimo anno (a fronte di un compenso minimo di 46.325,00 Euro è stato immesso, dallo stesso contribuente, un compenso di 113.083,00 Euro). Per tali ragioni la motivazione della C.T.R. non è idonea a giustificare la decisione di assenza di autonoma organizzazione rilevante ai fini dell’IRAP;

rilevato che la sentenza impugnata nella motivazione si limita ad affermare la inesistenza di una autonoma organizzazione dell’attività professionale senza esaminare la documentazione e i rilievi menzionati dall’Agenzia ricorrente;

ritenuto che pertanto la relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Campania che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad atra azione della C.T.R. della Catania che deciderà anche sulle spese giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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