Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12478 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20569-2014 proposto da:

A.C., F.A., D.C. nato a il

(OMISSIS), D.F.G., C.F.,

G.G., M.A., L.F., D.C. nato a

il (OMISSIS), CA.RO., elettivamente domiciliati in ROMA, V.

ENNIO QUIRINO VISCONTI 99- STUDIO CONTE, 301 presso lo studio

dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI, rappresentati e difesi dagli

avvocati PIETRO MASTRANGELO, GIANPIERO BALENA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente,

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI (OMISSIS) in persona dei rispettivi Ministri

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per

legge;

– controricorrenti –

nonchè contro

SOCIETA’ INTESA SAN PAOLO SPA, SOCIETA’ GESTIONE ATTIVITA’ S.G.A. –

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 363/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del 1 e 2 motivo;

udito l’Avvocato BALENA G.;

udito l’Avvocato GIACOBBE DANIELA;

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 30/10/1986 la Cooperativa Coavin r.l., di cui i signori E., attuali ricorrenti, erano soci amministratori, stipulava con il Banco di Napoli un contratto di mutuo, convenendo che la somma (pari a Lire 1.615.000.000) messa a disposizione dalla banca sarebbe stata restituita in 15 anni, con interessi, in 30 rate semestrali ciascuna di Lire 127.466.830, di cui una parte prevalente (Lire 82.965.699) a carico della mutuataria ed una minore (44.501.131) a carico della Regione.

I signori E. prestavano fidejussione indivisibile e solidale e il mutuo veniva garantito da ipoteca sui beni della Cooperativa.

Successivamente la Cooperativa e la Banca stipulavano un secondo contratto di mutuo per Lire 388.281.000 con garanzia fideiussoria e ipotecaria: di tale somma la Banca versava il solo importo di Lire 76.000.000.

La Cooperativa non riusciva a far fronte ai propri impegni e, restituite solo sette rate di mutuo, cessava l’attività.

A ciò seguiva la procedura esecutiva instaurata dal Banco di Napoli sia nei confronti della Cooperativa sia dei soci fideiussori e veniva radicato il giudizio di opposizione.

In data 01/03/1999 veniva decretata la liquidazione coatta amministrativa della Coavin (la sentenza che accertava lo stato di insolvenza pubblicata in data 16/4/1999 risulta decisa nella camera di consiglio del 21/1/1998).

Nelle more del procedimento di liquidazione coatta amministrativa entrava in vigore la L. n. 237 del 1993, di conversione del D.L. n. 143 del 1993, secondo la quale le garanzie concesse prima dell’entrata in vigore del decreto da soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, di cui fosse stata accertata l’insolvenza, venivano poste a carico del bilancio dello Stato.

Richiesta l’ammissione a questo beneficio, gli E. si vedevano opporre un diniego (D.M. 2 ottobre 1995) in quanto lo stato di insolvenza non era stato documentato nè con una sentenza del Giudice nè con un decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa.

I soci, chiedevano la disapplicazione del suddetto decreto e per l’effetto l’estinzione ex lege dell’obbligazione assunta in base alla tesi che lo Stato italiano fosse subentrato nella titolarità passiva dell’obbligazione fideiussoria.

Costituitosi il contradditorio con l’Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministri convenuti, con il Banco di Napoli S.p.A. e con l’intervento volontario di tre soci Es., A. e D.F., l’Avvocatura eccepiva, tra le altre cose, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

A seguito del regolamento preventivo di giurisdizione richiesto dagli E., le S.U. di questa Corte, con ordinanza n. 14346 del 28/7/2004, dichiaravano che nella fattispecie ricorreva la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi, sicchè il diritto dei creditori di reclamare l’adempimento da parte dello Stato nasceva ope legis nel concorso dei requisiti fissati dalla norma, precisando tuttavia che le questioni relative alla sussistenza – nel caso concreto – dei presupposti di cui all’art. 1 della legge, incluse quelle circa la necessità che l’accertamento dell’insolvenza della cooperativa risultasse da pronuncia giudiziale o da atto amministrativo e circa il verificarsi di estinzione delle fidejussioni per effetto dell’assunzione da parte dello Stato dei relativi impegni, attenevano al fondamento nel merito delle domande.

Riassunto il giudizio di merito, il Tribunale di Lecce, con sentenza del 4 aprile 2011, rigettava le opposizioni proposte dagli attuali ricorrenti precisando che, per l’ammissione al beneficio, mancava il terzo presupposto richiesto dalla legge, cioè la dichiarazione dello stato di insolvenza della Cooperativa; dichiarava compensate le spese di giudizio.

Avverso detta sentenza gli odierni ricorrenti proponevano appello; Intesa San Paolo S.p.A. e la società per la Gestione di Attività S.G.A. proponevano appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva compensato le spese.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 21 maggio 2014, rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado e condannando gli appellanti in solido alla refusione delle spese del grado nei confronti di tutti gli appellati e appellanti in via incidentale.

Avverso detta sentenza i sigg.ri E. hanno proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi, illustrati da memoria. Resistono la Presidenza del Consiglio del Ministri e i Ministeri competenti con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente alla enunciazione delle ragioni di Infondatezza dei motivi di ricorso, nel caso in esame occorre eccepire l’inammissibilità del medesimo perchè “assemblato”, redatto cioè previa pedissequa trascrizione degli atti di causa in pregio alle prescrizioni dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il ricorso, in effetti, consta della pedissequa trascrizione della sentenza del Tribunale di Lecce, della pronuncia di questa Corte a sezioni unite relativa alla giurisdizione del giudice ordinario e di una sintesi della sentenza di appello.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in tutti i casi in cui il ricorrente non abbia assolto all’onere di operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attività consistente nella defatigante lettura integrale degli atti assemblati, finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore (Cass., 6-5, ordinanza n. 10244 del 2/5/2010; Cass., 6-3, n. 19047 del 28/9/2016; Cass., 6-3, n. 3385 del 22/2/2016; Cass., 5, n. 18363 del 18/9/2015; Cass., 5, n. 2046 del 27/1/2017).

La preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso consente di ovviare alla trattazione dei singoli motivi, che risultano, comunque, del tutto infondati nel merito.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze relative alle spese ed al contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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