Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12478 del 17/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12478 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 17/06/2015

ORDINANZA
sul ricorso 27743-2013 proposto da:
CONGIU SEBASTIANO CNGSST52B19E234K, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MURRU giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

Contro
PIREDDA LUCIANO PRDLCN34H05E2340;
– intimato avverso la sentenza n. 326/2012 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI del 7/05/2012, depositata il 19/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dar Presidente Relatore Dott. BRUNO BIAN CHINI.

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ote-teichg,

PREMESSO
che Sebastiano Congiu ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 326/2012
della Corte di Appello di Cagliari che aveva riformato la decisione del Tribunale di
Cagliari, reiettiva della domanda di regolamento di confini contro il primo proposta da
Luciano Piredda; a fondamento del ricorso ha posto un unico motivo;
che è stata depositata relazione a’ sensi dell’art. 380 cpc sulla base delle seguenti
considerazioni
” I- Parte ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe male interpretato i
presupposti per l’accoglimento della domanda di regolamento di confini ritenendo
irrilevante che non fosse stata fornita, da controparte, attore in prime cure, la prova di
esser proprietario del fondo, né che lo fossero i propri genitori, oramai defunti, nella cui
posizione riguardo al predio esso era subentrato.

La – E’ convincimento del relatore che il motivo sia fondato in quanto è giurisprudenza
costante quella che identifica il propnúm dell’azione di regolamento di confini nel fatto
che rimanga incerta la linea confinaria pur essendo incontestata l’estensione del diritto
dominicale come indicato dai titoli di provenienza: ciò però presuppone che debba
allegarsi la sussistenza di un titolo, al fine del necessario confronto delle indicazioni
dallo stesso emergenti in ordine all’estensione della proprietà e, per logico svolgimento,
all’ identificazione del limes sul terreno; qualora dunque la situazione legittimante fatta
valere sia solo una situazione astrattamente idonea a far acquisire la proprietà per
usucapione, non è sufficiente la sua allegazione per l’esercizio dell’azione di cui all’art.
950 cod. civ. ma è necessario o che essa abbia già formato oggetto di pronuncia
dichiarativa o, anche, che su di essa parte attrice chieda, nel medesimo giudizio, analogo
accertamento: appare sul punto significativo il fatto che nel costituirsi il Congiu non
contestò la situazione di fatto allegata da controparte ( dunque: il possesso

ad

usucapionem) ma ritenne che fosse stata esercitata entro limiti diversi da quelli proposti

dall’attore ( v comparsa di costituzione di primo grado, riportata integralmente a fol 3 del
ricorso): appare evidente che, così operando, si esulava dall’ambito della azione di
regolamento di confini e che dunque non si sarebbe potuto far ricorso — come in realtà

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i

c<2t,celc-c,— N, avvenuto- al criterio sussidiario delle mappe catastali, del tutto irrilevanti a dimostrare i limiti dell'esercizio di una situazione di fatto. Il - Ritiene dunque il relatore che il ricorso possa esser trattato in camera di consiglio". RITENUTO che le considerazioni sopra esposte sono condivisibili; Corte di Appello di Cagliari — in diversa composizione soggettiva- che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità; che di conseguenza non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma dell'art 13 del d.P.R. 115 del 2002 P.Q.M. La Corte Accoglie il ricorso; cassa la impugnata decisione e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del pìesente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma I 9"1" del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1 dello stesso art 13. Così deciso il 21 maggio 2015 nella camera di consiglio della sezione VI-2 della Cassazione che pertanto il ricorso va accolto, con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla

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