Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12477 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la decisione n. 25/5/08 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 29 gennaio 2008, depositata il 24

aprile 2008, R.G. 3256/07;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che si è riportato alla relazione in

atti;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 12 marzo è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente C.S. del silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2002. Il contribuente, promotore finanziario, contesta di essere soggetto all’imposizione IRAP in quanto svolge la sua attività senza l’ausilio di dipendenti e senza alcun cespite estraneo alla sua prestazione d’opera professionale che difetta quindi del requisito dell’autonoma organizzazione;

2. La C.T.P. di Milano ha accolto il ricorso. Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate ritenendo il contribuente decaduto dal diritto a richiedere il rimborso ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 3, e deducendo comunque l’infondatezza nel merito della richiesta per la natura imprenditoriale dell’attività di promotore finanziario. La C.T.R. ha confermato la decisione impugnata;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4), b) violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Con il primo motivo l’Agenzia lamenta la mancata pronuncia sull’eccezione di decadenza e chiede che il contribuente sia dichiarato decaduto dal diritto al rimborso delle imposte versate sino al 13 febbraio 2000;

Ritiene che:

1. il ricorso sia fondato essendo stata proposta la domanda di rimborso in data 12 febbraio 2004 e cioè oltre 48 mesi dopo il versamento delle somme corrisposte sino alla predetta data del 13 febbraio 2000;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso ;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo e conseguente condanna alle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.100,00 oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.

Compensa interamente le spese dei due gradi del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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