Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12477 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. II, 16/06/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8520-2012 proposto da:

A.F., (OMISSIS), D.F.E.

(OMISSIS), A.T. (OMISSIS),

A.S. (OMISSIS), TUTTI NELLA QUALITA’ DI EREDI

DI AV.FE., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F

CRISPI 36, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BIANCHI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

Nonchè da:

A.A. (OMISSIS) O. QUALITA’ DI EREDE DI

A.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA,

V.QUINTINO SELLA 23, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

COMELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.A.M., (OMISSIS), M.L.

(OMISSIS), M.F. (OMISSIS), QUALI EREDI

DI M.R., elettivamente domiciliati in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARETTO, che

li

rappresenta e difende;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

Nonchè da:

M.F. (OMISSIS), M.L.

(OMISSIS), D.A.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DUILIO 7, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MARETTO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

Nonchè da:

A.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA STAZIONE S. PIETRO 45, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO PACETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLAUDIO MANGIAFICO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.A.M. (OMISSIS), M.L.

(OMISSIS), M.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MARETTO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

L.G., C.V., A.I.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4107/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Bianchi Maurizio difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti riportandosi al ricorso

principale;

udito l’Avv. Mangiafico Claudio difensore di A.L. che

si riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. Comelli Alberto difensore di A.A. che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. Maretto Massimo difensore delle controricorrenti e

ricorrenti incidentali, che preliminarmente chiede il termine per

integrazione del contraddittorio per A.A. e nel merito

si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso in via principale per il rinvio

della causa in attesa delle decisione delle Sezioni Unite su

ordinanza 1611/2016, in subordine, il rigetto di tutti ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Rilevato che nella memoria depositata il 28 aprile 2016 la difesa di A.A. ha fatto rilevare che parte D.- M. ha notificato in data 9 maggio 2012 il controricorso e ricorso incidentale ad A.A. indirizzandolo non nel domicilio da questi eletto con atto notificato a controparte il 7 maggio, ma nel domicilio eletto in grado di appello;

rilevato che parte D.- M. ha richiesto termine per rinnovare la notifica del proprio controricorso e ricorso incidentale ad A.A.; ritenuto che tale istanza possa trovare accoglimento;

rilevato inoltre che è opportuno acquisire il fascicolo dei gradi di merito, contenenti i verbali di causa, onde verificare la epoca della produzione effettuata da parte D.- M., contestata da parte ricorrente al paragrafo 3 della memoria depositata il 27 aprile 2016;

ritenuto inoltre che con riferimento agli effetti della cancellazione volontaria dall’albo, durante il giudizio di appello, del difensore degli attuali ricorrenti, tema oggetto di ricorso incidentale di A.L., potrebbe avere rilevanza la rimessione alle Sezioni Unite della questione posta da Cass. ord. 1611/2016, ditalchè è utile un differimento della controversia anche in attesa della decisione della predetta causa.

PQM

Concede a parte D.- M. termine di giorni novanta decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del proprio controricorso e ricorso incidentale ad A.A..

Manda la cancelleria per acquisire il fascicolo dei gradi di merito.

Dispone rinvio a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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