Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12477 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20079/2013 R.G. proposto da:

ORIZZONTI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. Augusto

Fantozzi, dall’avv. Edoardo Belli Contarini, dall’avv. Roberto

Altieri e dall’avv. Daniela Cutarelli con domicilio eletto in Roma

presso lo studio dei ridetti difensori in via Sicilia n. 66;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 132/1/13 depositata il 25/02/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

28/01/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR partenopea respingeva l’appello principale del contribuente con ciò confermando la legittimità dell’atto impugnato, l’avviso di accertamento impugnato per IVA, IRES e IRAP 2005;

– ricorre a questa Corte la società ORIZZONTI s.r.l. con atto affidato a cinque motivi e illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione posta in via subordinata e relativa alla corretta ricostruzione induttiva, nel quantum, delle maggiori imposte accertate dall’Ufficio per la mancata considerazione dei costi correlati ai maggiori presunti ricavi non contabilizzati e accertati induttivamente;

– il motivo è fondato;

– in effetti, la questione in esame, come si evince dalle trascrizioni degli atti dei gradi del merito debitamente trascritti in ricorso ai fini della c.d. “autosufficienza” dei motivi di ricorso per cassazione, era effettivamente stata posta tempestivamente di fronte alla CTP come di fronte alla CTR; quest’ultima non l’ha minimamente trattata, omettendo quindi di pronunciarsi sul punto;

– il secondo motivo censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 3,53 e 97 Cost., artt. 109 e 163 TUIR, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 61 e 67, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 4 e L. n. 212 del 2000, art. 10 tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il giudice dell’appello, omettendo di riconoscere i costi di cui al motivo precedente, sottoposto a tassazione “al lordo” la società contribuente;

– alla luce della decisione sul primo mezzo di gravame, il motivo di cui sopra è assorbito;

– il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e degli artt. 17, 20 e 22 della c.d. sesta direttiva CEE n. 77/388 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la CTR riconosciuto, a fronte della maggiore IVA afferente i ricavi “in nero”, la detraibilità dell’IVA afferente i correlati costi in violazione del principio unionale di neutralità del tributo;

– il motivo è inammissibile;

– come si evince dal ricorso, non risulta che la questione in parola sia stata tempestivamente proposta di fronte alla CTP; ne deriva che di fronte alla CTR la stessa risultava nuova e come tale legittimamente poteva non esser trattata;

– il quarto motivo censura la gravata sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla dimostrazione della deducibilità dei costi e della relativa iva afferenti i presunti ricavi non contabilizzati;

– il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR implicitamente accolto l’eccezione dell’Ufficio in ordine alla novità della questione relativa al corretto accertamento delle imposte reddituali e dell’IVA;

– alla luce della decisione sui motivi che precedono, i motivi in oggetto sono assorbiti;

– conclusivamente quindi, è accolto il solo primo motivo di ricorso; il terzo motivo è inammissibile, quindi rigettato; il secondo, il quarto e il quinto motivo sono assorbiti;

– la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello, limitatamente al motivo accolto, per nuovo esame.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo e assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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