Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12476 del 21/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12476
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
B.M.;
– intimato –
avverso la decisione n. 655/01/06 della Commissione tributaria
regionale di Catanzaro, emessa il 20 dicembre 2006, depositata il 14
gennaio 2008, R.G. 819/06;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che si è riportato alla relazione in
atti;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che in data 12 marzo è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:
Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente B.M. del rigetto dell’istanza di rimborso IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001. Il contribuente, esercente la professione di medico pediatra, contesta di essere soggetto all’imposizione IRAP in quanto svolge la sua attività senza l’ausilio di dipendenti e senza alcun cespite estraneo alla sua prestazione d’opera professionale che difetta quindi del requisito dell’autonoma organizzazione;
2. La C.T.P. di Cosenza ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 1 e 9; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., art. 2082 c.c., e segg., art. 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente intende far affermare che la definizione automatica degli imponibili ai sensi della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9, comporti rinuncia tacita alla richiesta di rimborso dell’IRAP con conseguente estinzione del giudizio. Con il secondo motivo l’Agenzia vuole invece fare affermare che è onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’IRAP allegare la prova dell’assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo e quindi del fatto costitutivo del diritto al rimborso;
Ritiene che:
1. il primo motivo di ricorso è infondato in quanto l’Agenzia deduce la questione in astratto per la prima volta in sede di giudizio di legittimità senza provare la richiesta di definizione della controversia da parte del contribuente; il secondo motivo è anch’esso infondato perchè non può affermarsi a carico del contribuente l’onere di provare una condizione negativa nè è corretto presumere che lo svolgimento di un’attività di lavoro professionale presupponga normalmente l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.
ritenuto che tale relazione è parzialmente condivisa dal collegio in quanto relativamente al secondo motivo di ricorso deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che costituisce onere del contribuente, che chieda il ricorso dell’imposta asservente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12108 del 26 maggio 2009). Mentre quindi il primo motivo di ricorso va respinto, il secondo motivo deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.I.R. della Calabria che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Calabria che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010