Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12476 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.18/05/2017),  n. 12476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15349/2015 proposto da:

BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, in persona

dei procuratori Dott. N.N., elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato CARLO

MACCALLINI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., FREFIR FRENTANA FINANZIARIA REALIZZI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 463/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. LILIANA ARMANO;

udito l’Avvocato GIOVANNA LA MORGIA per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del 1^, 2^ e 4^

motivo con assorbimento del 3^.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata il 26 marzo 2015, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla S.r.l. M.G., ha accolto l’opposizione proposta dalla predetta società G. contro il decreto ingiuntivo dell’importo di Euro 220.000,00, intimatogli dalla Frentana Finanziaria Realizzi Srl, concessionaria dell’Istituto Vendite Giudiziarie per il distretto della Corte d’appello degli Abruzzi, nominata custode giudiziario in una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro, su contratto di mutuo fondiario nei confronti della G.E. S.p.A., proprietaria degli immobili pignorati ed oggetto di garanzia ipotecaria in favore della di BNL.

Nel giudizio di primo grado si è costituita in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con atto di intervento volontario adesivo extra art. 105 c.p.c., comma 2, deducendo che la BNL, in qualità di creditrice fondiaria nei confronti di Gecar, quest’ultima incorporata per fusione nella Ingrosso Carni G. & c. S.r.l., trasformatosi a sua volta nella G.E. S.p.A., era titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite dall’opponente G.M. e portatrice di interesse giuridicamente rilevante derivante proprio dalla sua qualità di creditrice fondiaria pignorante strettamente connesso con quello dell’Istituto.

Avverso questa decisione propone ricorso la Business Partner Italia Società Consortile per azioni, società soggetta all’attività di direzione coordinamento di BNP Paribas S.A e BNL S.p.A. appartenente al gruppo bancario Banca Nazionale del Lavoro con tre motivi, illustrati da successiva amatoria.

Non presentano difese gli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicchè la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato Cass. Sez. U., Sentenza n. 5992 del 17/04/2012.

La parte che svolge intervento adesivo dipendente, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 2 – che si ha quando il terzo sostiene le ragioni di una parte senza proporre nuove domande ed ampliare il tema del contendere – può aderire all’impugnazione proposta dalla parte medesima ma nor proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3734 del 16/02/2009.

2. Nella specie la ricorrente Business Partner Italia Società Consortile per azioni non ha indicato in ricorso da quale circostanza derivi la sua legittimazione all’impugnazione, salvo qualificarsi società soggetta all’attività di direzione coordinamento di BNP Paribas S.A e BNL S.p.A. appartenente al gruppo bancario Banca Nazionale del Lavoro.

Ma essendo la Banca Nazionale del Lavoro interventrice ad adiuvandum,e quindi non legittimata all’impugnazione, ugualmente la ricorrente, che fa riferimento all’appartenenza al gruppo Banca Nazionale del Lavoro, non è dotata di legittimazione ad impugnare. Nulla per le spese stante l’assenza degli intimati.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.E. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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