Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12476 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. II, 16/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 16/06/2016), n.12476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5274-2012 proposto da:

F.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26-B, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO PETRONI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato EDUARDO DE SANNA;

– ricorrente –

contro

DO.MA.DOR S.r.l., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ANTONIETTA PERILLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato UGO CORNACCHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1543/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato MASSIMO PETRONI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato MICHELA CORNACCHIA, con delega dell’Avvocato UGO

CORNACCHIA difensore della controricorrente, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

per i rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con sentenza 27.10.2011 la Corte d’Appello di Torino, quale giudice di rinvio a seguito di cassazione di precedente pronuncia disposto da questa Corte Suprema (con sentenza 6226/2010), in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Verbania del 26.8.1998, ha respinto la domanda di riduzione in pristino di uno sbarcatoio comune a suo tempo avanzata da N.N.A.F. nei confronti della DO.MA.DOR srl rilevando:

– che l’appello proposto dalla società era fondato, perchè dovendosi qualificare la domanda come revindica di un bene comune (lo sbarcatoio che si assumeva pregiudicato dal comportamento dell’altro comproprietario, la DO.MA.DOR srl), occorreva fornire la prova del diritto da parte dell’attrice;

– che a tal fine non era sufficiente la produzione dell’atto del 1873 non avendo l’attrice dimostrato di essere avente causa del Cavalier N. (uno dei contraenti);

– che nessun altro atto di acquisto era stato provato nè era decorso il tempo sufficiente all’usucapione.

3 Contro tale decisione ricorre per cassazione F.A., erede della originaria attrice, frattanto deceduta. Resiste con controricorso la DO.MA.DOR srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denunzia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonchè la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.

L’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di rinvio consiste – secondo l’assunto del ricorrente – nell’aver rilevato la mancanza di prova in ordine ad una circostanza ormai pacifica in atti (cioè la comproprietà dello sbarcatoio), perchè la società non aveva mai contestato un tale assunto e la contestazione fatta per la prima volta nella comparsa conclusionale nel giudizio di rinvio doveva ritenersi ormai tardiva e quindi non più ammissibile; osserva al riguardo che la stessa Corte di Appello aveva rilevato la tardiva proposizione dell’eccezione in sede di rinvio tant’è che per tale motivo aveva compensato le spese tra le parti. Da ciò discende – ad avviso del ricorrente – anche la contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso è infondato, perchè parte da un presupposto sbagliato:

la contestazione della comproprietà formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale in sede di rinvio, laddove invece, questa stessa Corte Suprema con la citata sentenza 6226/2010 aveva ben posto in luce che già in appello si discuteva della natura demaniale o privata dell’area sulla quale insisteva lo sbarcatoio e della nullità della previsione della proprietà. Quindi la proprietà privata dell’area (o, meglio, comproprietà dell’area) era tutt’altro che pacifica, tant’è che si era resa necessaria la cassazione con rinvio proprio perchè si desse una risposta al dilemma.

Quindi, erra il ricorrente ad affermare che la Corte di rinvio ha messo in discussione un fatto pacifico, ed erra altresì laddove deduce a sostegno della propria tesi la motivazione utilizzata dalla Corte torinese per disporre la compensazione delle spese di lite perchè l’espressione “tardiva proposizione della relativa eccezione” non precisa quando esattamente l’eccezione sarebbe stata sollevata.

Come già esposto, risulta invece che la comproprietà dello sbarcatoio era stata messa in discussione dalla società sin dall’atto di appello (sostenendosi la costruzione su terreno demaniale e la nullità della previsione della sua proprietà) e in una causa di vecchio rito, quale è quella oggi all’esame del Collegio, l’art. 345 c.p.c. nella versione vigente ratione temporis consentiva la proposizione di nuove eccezioni in appello.

Il ricorso pertanto va respinto e il ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di questo grado di giudizio. Ad ulteriore sostegno del’assunto produce –

allegandolo al ricorso un parere pro veritate redatto da un giurista.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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