Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12475 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

B.V.;

– intimato –

avverso la decisione n. 1/2/08 della Commissione tributaria regionale

di Bologna, emessa e depositata il 14 gennaio 2008, R.G. 1491/07;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2010 Generale

Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che si è riportato alla

relazione in atti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 12 marzo è stata depositata una relazione che,

con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti

o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore cons. Dr. Giacinto Bisogni.

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente, B.V., del silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2000.

Il contribuente, agente di commercio, contesta di essere soggetto all’imposizione IRAP in quanto svolge la sua attività senza l’ausilio di dipendenti e senza alcun cespite estraneo alla sua prestazione d’opera professionale che difetta quindi del requisito dell’autonoma organizzazione;

2. La C.T.P. di Bologna ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1742, 2082 e ss. c.c., art. 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36, b) insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso. Con il primo motivo l’Agenzia intende far affermare che l’agente di commercio in quanto imprenditore è dotato intrinsecamente del requisito dell’autonoma organizzazione. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta la mancata considerazione della documentazione prodotta in giudizio che dimostrava l’esistenza di una rilevante organizzazione dell’attività professionale;

Ritiene che:

1. il primo motivo di ricorso sia infondato alla luce della recente consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di assoggettabilità degli agenti di commercio all’IRAP (Cass. civ. SS.UU. n. 12108 del 26 maggio 2009); il secondo è invece fondato perchè la generica motivazione, priva di riferimenti concreti ai dati relativi all’impiego di capitali nell’acquisto di beni strumentali e servizi, non consente di valutare come esaustiva e logicamente congrua la motivazione della CTR;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il primo motivo di ricorso deve essere respinto e il secondo accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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