Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12475 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 16/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 16/06/2016), n.12475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28229-2011 proposto da:

G.D.V.R.M., (OMISSIS), G.

N.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA BRENTA 2/A, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA MARIA

STOPPANI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.F.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

GIUDICI;

– c/ricorrente e ric. incidentale –

e contro

G.D.M.G. e per essa gli eredi;

– intimati –

avverso la sentenza n. 374/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato ISABELLA MARIA STOPPANI, difensore dei ricorrenti,

che ha chiesto l’accoglimento degli scritti depositati, ha depositato

n. 5 cartoline di notifica del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

per il rigetto del ricorso principale e per il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con due atti notificati il 15.9.1999 D.F.R., in qualità di erede del defunto padre D.F.C., convenne davanti al Tribunale di Genova G.D.V.R.M., G.N.M. e G.D.M.G. per ottenere l’accertamento, per avvenuta usucapione, del suo diritto di proprietà su una serie di immobili inizialmente posseduti dal proprio genitore, il quale, già amministratore dei beni di G.R. (dante causa delle convenute) aveva attuato una interversione della detenzione in possesso in virtù di scrittura del 26.8.1977. In subordine, chiese la condanna delle convenute al rimborso delle spese sopportate per l’amministrazione degli immobili nonchè della somma di 140.000 dollari U.S.A. a suo tempo versata a G.R. come prezzo della vendita di tutti gli immobili posseduti in Italia dalla famiglia G., sempre in virtù della scrittura 26.8.1977.

R.M. e G.N.M. contestarono la pretesa e in riconvenzionale chiesero dichiararsi la nullità o annullabilità della scrittura del 1977 e la risoluzione degli atti di vendita compiuti da D.F.C. dopo la morte del loro genitore, nonchè la restituzione dei corrispettivi percepiti oltre ai danni per omesso rendiconto e abuso di procura. Domandarono altresì il riscatto ex art. 732 c.c. nonchè la collazione per i beni venduti dall’altra sorella G..

Quest’ultima, costituitasi a sua volta, aderì invece alle domande dell’attore.

Il D.F., con memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c. chiese, a modifica dell’originaria domanda, l’accertamento del diritto di proprietà a titolo derivativo per effetto della citata scrittura 26.8.1977.

2 All’esito dell’istruttoria (caratterizzata da produzione di documenti e prova testimoniale), il Tribunale adito, con sentenza 15.4.2004, rigettò la domanda di accertamento della proprietà per usucapione e dichiarò inammissibile per tardività quella fondata sul titolo derivativo; rigettò altresì la domanda subordinata dell’attore e quella riconvenzionale delle convenute, ma la Corte d’Appello di Genova, adita dal D.F., fu di diverso avviso e con sentenza 7.4.2011, in parziale accoglimento dell’appello principale del D.F., dichiarò il diritto di proprietà dell’attore per una quota pari al 77,77% degli immobili meglio specificati in dispositivo sotto le lettere da a) ad h); rigettò la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata nonchè quella subordinata di restituzione di somme e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, dichiarò R.M. e G.N. M. proprietarie della quota del restante 22,22% dei beni immobili indicati in dispositivo; rigettò per il resto l’appello incidentale e compensò infine le spese del giudizio tra le parti.

Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello, per quanto ancora interessa in questa sede, osservò:

– che la scrittura del 27.8.1977 costituiva atto idoneo a trasferire validamente la proprietà immobiliare di G.R. a D. F.C. e a determinare l’acquisto del possesso dei predetti beni, compresi quelli di proprietà esclusiva delle appellate, in capo al D.F. che pertanto non era da considerarsi un mero mandatario, ma l’effettivo e sostanziale cessionario dei beni nell’ambito di una più articolata operazione di compravendita immobiliare;

– che il possesso ad usucapionem dei beni delle altre due sorelle R.M. e G.N.M., doveva ritenersi validamente interrotto ex artt. 1165 e 2944 c.c. con il riconoscimento del diritto altrui desunto dalle giustificazioni offerte dal D.F. in risposta alle richieste di rendiconto avanzate da G.R. M. (giustificazioni fondate sulla assenza di somme residuate per i notevoli costi di gestione immobiliare e accompagnate da richieste di dilazione per la consegna del conto);

– che all’acquisto derivativo della proprietà dei beni di G. R. (pari ad una quota del 66,66%) si sommava l’acquisto, sempre a titolo derivativo, della quota cedutagli da G.G. (11,11%) in considerazione dell’ammissione fatta da quest’ultima, ottenendosi così una quota del 77,77%;

– che l’accertato acquisto a titolo derivativo della proprietà G. assorbiva la domanda di restituzione delle spese e del prezzo versato al G. sulla base della scrittura;

– che le domande riconvenzionali avanzate dalle sorelle G. (rimborso di corrispettivi relativi ad alienazioni, rimborso di canoni di locazione, danni per responsabilità aggravata; nullità degli atti compiuti dal F. senza averne il potere di rappresentanza, domanda di riscatto ex art. 732 c.c. con riferimento ai beni venduti da G.G., con collazione e diritto di accrescimento previa, con riferimento a tutte le domande, la nomina di un CTU contabile) erano estremamente generiche ed astratte a fronte delle quali non era stato fornito neppure un principio di prova;

– che con riferimento alle domande riconvenzionali di restituzione di beni ancora detenuti dall’appellante, in considerazione degli accertati trasferimenti delle quote di G.R. e G.G. in favore del D.F., per rendere conforme la situazione di fatto alla situazione di diritto occorreva procedere ad una divisione, da nessuno richiesta, sicchè si rendeva necessario un separato giudizio.

3 Per la cassazione di tale sentenza G.D.V.R. M. e G.N.M. (nel ricorso è scritto per mero errore ” N.G.”) hanno proposto ricorso con quattro censure cui resiste il D.F. con controricorso contenente ricorso incidentale articolato a sua volta in due motivi.

Gli eredi di G.D.M.G. (frattanto deceduta) non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. va innanzitutto esaminata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso perchè notificato presso il procuratore di una parte deceduta ( G.G.) e non già ai suoi eredi.

L’eccezione del D.F., sollevata in apertura del controricorso, è infondata.

La questione che la Corte è chiamata ad affrontare sta nello stabilire se la cd. stabilizzazione processuale del soggetto deceduto estenda i suoi effetti anche al giudizio di impugnazione.

Ebbene, la tesi del controricorrente, ispirata alla regola della limitazione della stabilizzazione al grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (in passato sostenuta da parte della giurisprudenza, anche a sezioni unite: v. Sez. U, Sentenza n. 26279 del 2009) è stata però superata da una più recente pronuncia sempre delle sezioni unite (v. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 Rv. 631467) a cui hanno poi fatto seguito altre decisioni tutte conformi. Le sezioni unite con la citata sentenza 15295/2014 hanno affermato che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (v. altresì Sez. U, Sentenza n. 20447 del 2014 non massimata; v. altresì tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014 Rv. 634009).

Il Collegio intende senz’altro dare continuità a tale principio, che appare in grado di rispondere in modo più adeguato, nelle fasi impugnatorie, alle esigenze della tutela del diritto di azione, costituzionalmente protetto.

Nel caso di specie, G.G. è deceduta in Equador il (OMISSIS), quindi nelle dopo la pubblicazione della sentenza di appello (7.4.2011), ma non risulta che in quella sede l’evento sia mai stato dichiarato o notificato dal suo difensore: di conseguenza, appare corretta la notificazione del ricorso ai difensori della parte defunta (avvocati Cisani e Amicabile) e, conseguentemente, l’eccezione del controricorrente va respinta.

1 bis Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi le sorelle ricorrenti lamentano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. nonchè contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione dell’atto 26.8.1977 con il quale si è voluta ricostruire la volontà delle parti in ordine al trasferimento dell’intero patrimonio della famiglia G. al proprio amministratore, padre dell’attuale controparte. Rimproverano alla Corte d’Appello di non avere motivato minimamente sulla prova delle numerose richieste di rendiconto rivolte al D.F. senza che venisse mai opposta la scrittura del 1977 o altro contratto; inoltre – secondo le ricorrenti – la Corte di merito si sarebbe contraddetta laddove dapprima si è basata su affermazioni della terza sorella G. (sull’imputazione di un pagamento alla vendita immobiliare) per poi affermare “che non si può fondare la decisione sulla ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta G.G.”. Rimproverano ancora ai giudici di appello di non essersi accorti neppure dell’errore sui nominativi delle figlie indicate nella predetta scrittura perchè ” R.” era la madre, morta alcuni anni prima del marito. La Corte, inoltre, non aveva neppure rilevato che la mancanza di indicazione degli immobili rendeva la stessa inidonea alla trascrizione e al preteso trasferimento della proprietà.

2 Con il secondo motivo si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1351 c.c. nonchè omessa motivazione sulla mancanza dei requisiti formali della scrittura privata ai fini del trasferimento della proprietà immobiliare. Evidenziando nell’operazione profili di rilevanza penale, le ricorrenti ricordano di non avere mai conferito nessuna procura al padre del D.F. ed evidenziano il grave errore di diritto contenuto nella sentenza laddove si dà atto di una vendita già avvenuta per la quale non vi è in causa alcun documento.

Richiamano in proposito alcune massime di questa Corte sulla insufficienza del mero richiamo ad un contratto altrimenti concluso di cui non si ha contezza circa la avvenuta conclusione per iscritto.

Ritengono pertanto che il documento in questione, in cui si dice “approvo incondizionatamente la vendita da te effettuata” non può integrare gli estremi di un contratto di compravendita il che rende palese – ad avviso delle ricorrenti – la violazione dell’art. 1350 c.c. sull’obbligo della forma scritta per i trasferimenti immobiliari.

3 Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. nonchè omessa motivazione in ordine alla mancanza di data certa del documento da cui deriverebbe il passaggio di proprietà, anche al fine della determinazione dell’epoca di inizio del possesso con interversione dell’animus. Rilevano in proposito le ricorrenti che la Corte d’Appello ha fatto decorrere l’interversione del possesso, e quindi la decorrenza del termine utile all’usucapione, dalla data della scrittura privata del 1977 in violazione dell’art. 2704 c.c. perchè, trattandosi di atto confezionato mediante riempimento di foglio firmato in bianco, in mancanza di data certa, occorreva invece avere riguardo alla data della morte di D.F.C. ((OMISSIS)).

4 Col quarto motivo le ricorrenti denunziano, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessa o quanto meno insufficiente motivazione in ordine alle domande dell’appello incidentale. Rimproverano alla Corte d’Appello di avere ritenuto generiche e astratte le domande da esse formulate e si dolgono del diniego di una consulenza tecnica ritenuta, erroneamente, “esplorativa”. Richiamano le singole richieste di pagamento e restituzione di beni, nonchè le ragioni a sostegno delle pretese, rilevando che in ordine al rendiconto, pure richiesto attraverso la nomina di un CTU, esse ricorrenti non avevano alcun onere da assolvere.

5 Col ricorso incidentale il D.F., deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 2944 e 1165 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere provata la sussistenza di atti idonei a interrompere il decorso del ventennio utile all’usucapione (con riferimento ai beni delle sorelle G.) perchè le sue dichiarazioni in risposta alle richieste di rendiconto avanzate dalle G. in occasione dei soggiorni in Italia (dichiarazioni dalla Corte ritenute rilevanti sulla scorta delle deposizioni dei testi) non potevano di certo valere come “atto di riconoscimento del possesso altrui”. Rileva al riguardo che i dodici immobili oggetto della domanda non esaurivano l’elenco delle proprietà dei coniugi G. e quindi la sentenza avrebbe dovuto spiegare bene a quali degli immobili si riferiva tale presunto riconoscimento: mancava quindi la chiarezza e la specificità del riconoscimento.

Sotto altro profilo, il ricorrente incidentale pone la questione della compatibilità del mero riconoscimento dell’altrui diritto al rendiconto con la disciplina dell’interruzione del possesso ad usucapionem e a tale quesito dà risposta negativa ritenendo che occorresse un atto dichiarativo della volontà di abbandonare il possesso a favore del titolare, e non già un comportamento del possessore che “con risibili scuse posticipi ad un indeterminato futuro il rendiconto e non consegni i frutti generati dagli immobili”.

La Corte d’Appello, ad avviso del ricorrente incidentale, non avrebbe minimamente considerato questi profili ed avrebbe omesso di motivare sulle ragioni per cui un generico riconoscimento del diritto al rendiconto potesse valere ad interrompere il decorso della prescrizione acquisitiva su beni che il possessore non restituiva alle proprietarie e per i quali, nella sostanza, non forniva nè rendiconto, nè frutti.

6 Il primo e secondo motivo del ricorso principale sono fondati.

Il documento del 26.8.1997 (allegato al ricorso dopo la pagina 8 nel rispetto del principio di autosufficienza fissato dall’art. 366 c.p.c., n. 6), firmato da G.R. e indirizzato a D. F.C. contiene una conferma e approvazione incondizionata di una vendita di tutto il patrimonio immobiliare del G. effettuata secondo le istruzioni di quest’ultimo senza però nessuna indicazione nè dell’acquirente nè degli immobili. Dal contenuto dello scritto risulta che il trasferimento immobiliare sarebbe avvenuto in data 1.1.1977 come si evince dai due paragrafi relativi rispettivamente al “Possesso ed effetti economici della vendita” e al “Trasferimento degli immobili”.

La Corte d’Appello, interpretando il contenuto del documento, ha ritenuto che il ruolo del D.F. fosse non già quello di un mero mandatario, ma quello de “l’effettivo e diretto acquirente dei beni immobili del G.” (pagg. 13 e 14).

Orbene, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’atto scritto, richiesto dalla legge “ad substantiam” e non “ad probationem” per la validità dei negozi definitivi e preliminari di vendita di immobili o di quota di immobili, deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento, da cui risulti la precedente stipulazione, ma da uno scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà (v.

Sez. 2, Sentenza n. 25424 del 12/11/2013 (Rv. 628668; Sez. 2, Sentenza n. 8937 del 29/10/1994 Rv. 488319; Sez. 2, Sentenza n. 1765 del 09/03/1983 Rv. 426606).

E’ stato altresì precisato che qualora una tale manifestazione di volontà non viene obiettivamente riscontrata nel documento che viene invocato quale atto scritto del contratto, non ha rilevanza una qualsiasi diversa intesa fra gli autori del documento stesso diretta ad attribuirgli un valore che la legge gli disconosce con la sanzione di nullità, nè una indagine ermeneutica può dar vita ad un tale contratto in mancanza di un requisito (v. 2, Sentenza n. 1765/1983 cit.).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata (v. pag. 13) ha inteso il documento del 26.8.1977 “quale atto di approvazione incondizionata da parte di G.R. di una articolata operazione commerciale proposta e – successivamente posta in essere da D.F.C., secondo le istruzioni del G. medesimo di tutti gli immobili posseduti in Italia dal G. e dalla di lui famiglia, individuata espressamente nelle figlie R., P. e G.”.

E da tale premessa ha desunto (v. pag. 15) l’idoneità dello scritto a trasferire validamente la proprietà del patrimonio immobiliare di G.R. in favore di D.F.C. e a determinare l’acquisto del possesso in capo al medesimo F. in relazione a tutti i beni della famiglia G., ivi compresi i beni di proprietà esclusiva delle appellate (le tre sorelle G., ndr).

Un tale ragionamento viola palesemente i citati principi di diritto perchè fa discendere il trasferimento di un intero compendio immobiliare non già da un “contratto redatto per iscritto”, ossia da uno scritto che contenga una precisa manifestazione della volontà di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà, (tanto per usare le parole della giurisprudenza sopra citata), ma da un mero documento di approvazione, da cui risulti la precedente stipulazione di un trasferimento di immobili neppure indicati, nel quadro di una operazione commerciale che la stessa Corte di merito riconosce essere caratterizzata “dalle linee piuttosto sfumate e poco limpide a livello fiscale” (v. pagg. 14 e 23 sentenza impugnata).

Il ragionamento della Corte d’Appello, oltre che giuridicamente non corretto, si rivela altresì superficiale perchè in definitiva avalla semplicisticamente il trasferimento di ben dodici immobili, appartenenti a soggetti residenti all’estero da anni, sulla base di un atto inidoneo, privo perfino dell’elencazione materiale dei cespiti (come già il primo giudice aveva rilevato), e senza neppure indagare sulla sottostante operazione commerciale che pure proprio la Corte ha ritenuto complessa e tutt’altro che chiara (“dalle linee piuttosto sfumate e poco limpide a livello fiscale”).

6 Le esposte considerazioni comportano, in relazione ai due motivi accolti, la cassazione della sentenza impugnata per nuovo esame sulla scorta dei principi sopra esposti, anche con riferimento alla tematica del possesso ad usucapionem vantato dal D.F. sia sui beni personali del G. che delle sue figlie (e trasmessogli, sempre secondo la sentenza impugnata, con la citata scrittura del 1977), restando così logicamente assorbito l’esame del terzo motivo (relativo alla decorrenza del termine di usucapione con particolare riferimento alla assenza di data certa della scrittura).

7 I1 quarto motivo di ricorso è inammissibile sia laddove denunzia il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sia sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione.

Sotto il primo profilo, va ricordato che, come affermato dalle sezioni unite, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (v. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268).

Nel caso di specie, il ricorso non reca alcun riferimento alla nullità della decisione derivante dalla omissione di pronuncia, ma si limita a contestare la motivazione ritenendola mancante.

Sotto il profilo del vizio motivazionale (360 c.p.c., n. 5), la censura è inammissibile.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite – ed oggi ribadito – la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv.

511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Nel caso di specie la Corte ha motivato il rigetto delle richieste con la assoluta mancanza di prova da parte delle G. dando una motivazione succinta ma qui insindacabile anche perchè la censura sollecita sostanzialmente una rivisitazione di documenti, peraltro solo genericamente elencati.

8 Quanto, infine, al ricorso incidentale, dovendosi riesaminare la tematica dell’usucapione con particolare riferimento all’idoneità della scrittura del 1977 a trasferire, oltre che la proprietà, anche il possesso dei beni al D.F., resta logicamente assorbito l’esame dell’impugnazione con cui, come si è visto, sempre in relazione al tema dell’usucapione, si contesta la ritenuta interruzione del possesso.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo e secondo motivo, dichiara assorbito il terzo e inammissibile il quarto motivo del ricorso principale;

dichiara altresì assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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