Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12475 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12030-2017 proposto da:

COMUNE DI TRAPANI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE RANDO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato CARMELA SANTANGELO giusta

procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LIDO PARADISO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato FEDERICA CORSINI, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ALBERTO WOLLEB giusta procura speciale allegata al controricorso;

e

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

SABRINA LIPARI giusta procura speciale in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 406/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 7/2/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Comune di Trapani propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello di Lido Paradiso S.r.L. avverso la sentenza n. 49/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, che aveva respinto il ricorso proposto dalla ASVO S.p.A. avverso cartella di pagamento emessa per tassa di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) da Serit Sicilia S.p.A. (attuale Riscossione Sicilia S.p.A.) annualità 2009;

la società resiste con controricorso, il Concessionario, parimenti costituitosi con controricorso, chiede l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62,66 e 77) e si lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto che la società controricorrente fosse tenuta al pagamento della TARSU solo tenendo conto dell’estensione dello stabilimento balneare, dalla stessa gestito, e delle sue dirette pertinenze, non anche dell’intero arenile oggetto di concessione demaniale, e che inoltre l’arenile fosse tassabile solo per la durata della stagione balneare in base a tariffa giornaliera D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 77;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e art. 2697 c.c.), avendo la CTR omesso di rilevare che la società non aveva dimostrato l’obiettiva inutilizzabilità dell’arenile nella denuncia originaria o di variazione;

1.3. le censure sono fondate;

1.4. come già affermato da questa Corte (cfr. ord. nn. 31460/2019, 1976/2018), il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 prevede che la tassa sia dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle ara verde, e la norma prevede altresì che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;

1.5. l’art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, al che consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Cass. n. 12443 del 3/6/2014; Cass. n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004);

1.6. inoltre, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66 prevede che la tariffa può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso, tra l’altro, di aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, e rientra, dunque, nell’esercizio del potere discrezionale del comune decidere dell’introduzione o meno della suddetta riduzione;

1.7. è di tutta evidenza che la normativa ha posto una chiara distinzione tra esclusione dell’obbligo del pagamento della tassa – connessa all’inutilizzabilità oggettiva dell’immobile (art. 62, comma 2, decreto cit.) – e la riduzione dell’importo della tassa, come facoltà per i Comuni di prevedere, nei propri atti normativi, una riduzione dell’importo della tassa a favore del contribuente in conseguenza dell’uso stagionale o non continuativo dei locali diversi dalle abitazioni e delle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, regolando le fattispecie in modo peculiare e ponendo a carico del contribuente, come nel primo caso, un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali;

1.8. nel caso in esame, la CTR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’esenzione TARSU – per i mesi destinati alla balneazione (stagione balneare), tenendo conto dell’estensione dello stabilimento balneare e delle sue dirette pertinenze, non anche dell’intero arenile, sulla base delle seguenti testuali circostanze: a) l’obiettiva condizione di non utilizzabilità da ottobre ad aprile dell’arenile di una struttura balneare; b) tale circostanza era riscontrabile in quanto era incontroversa tra le parti la raccolta dei rifiuti urbani solo nei mesi estivi, da giugno a settembre; c) la mancata denuncia “del non-uso del lido durante la stagione invernale” era “un dato di fatto irrilevante non essendo oggetto di contestazione tra le parti”;

1.9. tali considerazioni sono state dunque erroneamente poste a fondamento esclusivo della decisione, senza peraltro che risulti comprovata la peculiare denuncia di riduzione delle superficie e tariffarie richiesta dall’art. 66 su citato, stante il deficit probatorio oggettivo circa la pretesa riduzione stagionale per il mancato adempimento dell’onere di comprovare la spettanza della riduzione di imposta sull’intero arenile, e non limitatamente allo stabilimento balneare ed alle sue pertinenze, alla stregua degli elementi formali suindicati;

2. va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo;

3. le spese dei gradi di merito possono essere compensate in ragione del posteriore consolidarsi della giurisprudenza in materia, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese del giudizio di merito; condanna la società controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, per compensi, in favore del Comune ricorrente in Euro 2.300,00 e del Concessionario in Euro 1.300,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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