Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12475 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 08/06/2011), n.12475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 372/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/05/2006 R.G.N. 395/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TOSI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Rilevato che il giudice d’appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda del lavoratore in epigrafe avente ad oggetto la declaratoria della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro a termine stipulato in data 2-4-2001 fra detto lavoratore e Poste Italiane s.p.a.;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Poste sulla base di un unico articolato motivo; il lavoratore intimato non ha svolto attività difensiva. Considerato che la Corte territoriale, con riferimento al contratto a termine, di cui è causa, stipulato ai sensi dell’art. 25 del CCNL del 2001, che prevede quale ipotesi, legittimante la stipulazione di contratti a termine la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, ha ritenuto la invalidità del termine apposto al contratto in questione in quanto occorreva dimostrare la sussistenza della specifica causale;

la suddetta impostazione è stata censurata dalla società Poste che contesta, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito alla citata norma collettiva;

la censura è fondata;

deve premettersi, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001;

questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 20 aprile 2004 n. 9245) decidendo su una fattispecie analoga a quella in esame (contratto a termine stipulato ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997) ha affermato che, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti;

nel caso di specie, l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi;

la sentenza impugnata ne ha dato un’interpretazione in base alla quale tale disposizione non conterrebbe l’autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine;

siffatta interpretazione non è conforme al principio di diritto sopra richiamato in quanto l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi, non è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva, nè è necessario che il datore di lavoro provi la sussistenza della causale;

il ricorso, conclusivamente, va accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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