Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12474 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17535-2015 proposto da:

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA MANZI,

che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati LUISA LONDEI,

FRANCESCO ZANLUCCHI ed EZIO ZANON giusta procura speciale estesa a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S.V.O. – AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.p.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentata

e difesa dall’Avvocato CLAUDIO MICHELON giusta procura speciale

estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata l’8/1/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Regione Veneto propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 115/1/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti dalla ASVO S.p.A. avverso avvisi di contestazione e determinazione, con relative sanzioni, del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti urbani, annualità 2005 e 2007-2008, con riferimento al conferimento in discarica dei rifiuti derivati dallo spazzamento strade e del biostabilizzato;

la società resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (L.R. n. 3 del 2000, art. 39, comma 4 e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7,D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 22 e 184) e si lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto che fossero rifiuti urbani anche quelli derivati dallo spazzamento delle strade;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (L.R. n. 3 del 2013, art. 44), avendo il legislatore regionale disposto, con norma di interpretazione autentica, che “ai soli fini dell’applicazione del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivati dallo spazzamento”;

1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;

1.4. come già affermato da questa Corte (cfr. ord. n. 4966/2018), la L.R. n. 3 del 2000, art. 39 nella versione modificata dalla L.R. n. 24 del 2002, applicabile ratione temporis, stabiliva, al comma 2, lett. e), che l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 24 a 41, è determinato ai sensi del medesimo art. 3 ed è fissato, per tonnellata, in Euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorchè conferiti in discariche per rifiuti speciali, ed al comma 4, lett. a), stabiliva che il tributo è determinato in misura del 30% rispetto all’ammontare fissato dal comma 2, lett. e), per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani qualora nell’anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell’obiettivo del cinquanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

1.5. della L. n. 549 del 1995, il comma 24 stabilisce, inoltre, che, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2;

1.6. Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2 definiva come “urbani” “i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi”, ed a seguito dell’abrogazione di questa disposizione, la definizione come urbani dei rifiuti provenienti dall’attività di spazzamento delle strade è ora recepita dal D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 183 e 184;

1.7. dal quadro legislativo così ricostruito emerge che i rifiuti “da spazzamento” delle strade sono rifiuti urbani;

1.8. la disposizione dell’art. 44 cit. ha – come risulta chiaro dal significato letterale delle espressioni usate (“nuove norme”; “sostituito”) carattere innovativo rispetto al previgente testo dell’art. 39 e non si applica al caso di specie in quanto sopravvenuta rispetto al presupposto dell’atto regionale dianzi indicato, ed alle annualità sottoposte a tassazione con gli atti impugnati, il che priva di rilevanza la questione della compatibilità della previsione regionale in questione con il dettato legislativo statuale;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve quindi essere rigettato e va affermato il seguente principio di diritto: “I rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti rientrano nella categoria dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 183 e 184 e, in relazione al tributo speciale dovuto alle Regioni per il deposito in discarica L. n. 549 del 1995, ex art. 3 comma 24 ss. possono essere soggetti a tariffa di smaltimento ridotta se si raggiungono i volumi di raccolta differenziata previsti dalla legge vigente ratione temporis. In materia, la L.R. Veneto n. 3 del 2013, secondo cui “ai soli fini dell’applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento”, ha natura innovativa e non interpretativa, per cui essa non si applica a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore”;

3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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