Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12473 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 16/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 16/06/2016), n.12473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 5392/12)proposto da:

– P.F., (c.f.: (OMISSIS));

– B.G. ((OMISSIS));

– B.A. ((OMISSIS));

la seconda e la terza eredi legittime di P.M. parti tutte

rappresentate e difese dall’avv. Pietro Muggianu Sotgiu; con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Tarsitano,

sito in Roma, via dei Santissimi Quattro n. 56;

– ricorrenti –

contro

S.T., (c.f.: (OMISSIS)) rappresentata e

difesa dall’avv. Graziella Massidda; domiciliata ex lege presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n.5/2011 della Corte di Appello di Cagliari,

pubblicata il 4 gennaio 2011 e non notificata;

udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 27 aprile 2016

dal consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Celeste Alberto, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- M. e P.F., con atto notificato il 27 aprile 1995, citarono innanzi al Tribunale di Cagliari S.T., chiedendo che venisse accertata la loro qualità di proprietarie di un fondo agricolo in agro del Comune di (OMISSIS) e la illegittima occupazione da parte della convenuta; a sostegno della domanda esposero di essere eredi legittime della madre Sa.Ma.Te., deceduta il (OMISSIS), la quale a sua volta aveva sempre posseduto pacificamente e continuamente il terreno; in particolare sostennero che il predio sarebbe stato utilizzato sino al 1972 per il pascolo del bestiame e successivamente coltivato a mandorleto da parte del coniuge di P.M.; dal 1982, anno in cui le piante sarebbero state estirpate, era stato nuovamente coltivato a pascolo.

La convenuta si oppose all’accoglimento della domanda sostenendo di aver ricevuto il terreno in donazione dalla madre nel 1988; svolse domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione, unendo il proprio al possesso pacifico ed ininterrotto della genitrice.

2 – L’adito Tribunale, pronunciando sentenza n 2210/2009, respinse la domanda delle P. e dichiarò improponibile la riconvenzionale;

tale decisione fu impugnata da P.F. e da A. e B.G., eredi di P.M.; la Corte di Appello di Cagliari, riesaminate le emergenze di causa, respinse il gravame.

3 – Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso le P./ B. sulla base di 4 motivi di annullamento; la S. ha risposto con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene dedotto un triplice ed indifferenziato vizio di motivazione – nella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 all’epoca vigente – nonchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed altresì degli artt. 1158 e 2727 c.c., assumendosi che la Corte del merito non avrebbe adeguatamente esaminato la donazione in favore della S., quale atto posto in essere a “legittimazione” dello spossessamento ai danni delle ricorrenti;

queste lamentano altresì la omessa valutazione del valore determinante da attribuire alle testimonianze a sostegno del maturarsi del periodo di prescrizione acquisitiva in capo alla genitrice donante.

2 – Con il secondo motivo, analogo al precedente, si censura la difettosa percezione delle emergenze di causa in merito al ritenuto spossessamento, avvenuto nel periodo 1986/1987, posto in essere dalla madre della S., e l’omesso esame dell’atto di notorietà versato in atti, come pure del contegno processuale della medesima contro ricorrente, al fine di trarre argomenti di convincimento circa la sussistenza e l’epoca dello spossessamento da parte della medesima S..

3 – Con il terzo motivo il sindacato, nei termini di difetto di motivazione e di violazione delle norme a disciplina della delibazione del materiale probatorio, viene rivolto alla omessa o quanto meno frettolosa valutazione della denuncia di successione e della inclusione in essa del terreno in contestazione.

4 – Con il quarto motivo le censure di cui sopra vengono poste a critica del rigetto della domanda di rinnovazione delle prove testimoniali e del giuramento decisorio.

5 – I motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per la unificante loro connotazione di censure ai risultati interpretativi ai quali la Corte distrettuale è pervenuta – sono inammissibili perchè conducenti ad un riesame del merito, condotto sostanzialmente sulla falsariga dei motivi di appello: i presunti vizi di motivazione, in particolare, sono diretti a sindacare il risultato della delibazione delle emergenze di causa, compiuta dal giudice dell’appello e non già a verificarne la tenuta logica o argomentativa.

6 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidando le stesse in Euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda della Corte di Cassazione, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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