Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12473 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3746-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FARMACIE P. S.r.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo

studio dell’Avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MICHELE DI FIORE giusta procura speciale estesa a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/08/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’11.7.2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva parzialmente accolto l’appello proposto avverso la sentenza n10/23/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di Farmacie P. S.r.L. avverso avviso di accertamento IRES-IRAP-IVA 2004;

tela contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. la contribuente ha proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11;

1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. è stata inoltre prodotta copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste;

1.4. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.5. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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