Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12472 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24665-2019 R.G. proposto da:

CARUSONE COMMERICO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9400/07/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate deposita un controricorso esponendo che la Carusone Commercio s.r.l. aveva notificato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per recupero a tassazione di maggiori ricavi omessi e non contabilizzati conseguiti dalla predetta società contribuente nell’anno d’imposta 2011, aveva respinto l’appello della società contribuente.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso della società contribuente è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, perchè non è stato depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte del 27/08/2019, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.

2. La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; invero, il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. 24686/2014; Cass. 24453/2017). L’Agenzia, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017).

3. La definizione in rito, ad iniziativa officiosa, nella concreta fattispecie, caratterizzata dalla mancata costituzione della ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali.

4. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono neppure i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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