Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12472 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

G.M.I..

– intimata –

avverso la sentenza n. 132 della Commissione tributaria regionale

della Liguria, depositata il 2 gennaio 208;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo

Vittorio Scardaccione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrale per la cassazione della sentenza n. 132 del 2.1.2008 della Commissione regionale della Liguria, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva in parte accolto il ricorso proposto da G.M.I. per l’annullamento dell’avviso di accertamento che, per l’annualità 1994, elevava il reddito della s.n.c. Palma di G.M.I., di cui la ricorrente era socia nella misura del 75%, relativamente alla parte del provvedimento irrogati va delle sanzioni per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e la mancata tenuta delle scritture contabili, ritenendo il giudice di secondo grado che la ricorrente andasse esente da responsabilità per avere affidalo il settore amministrativo e fiscale della società ad un commercialista, suo ex coniuge;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso osservando che:

– “il primo motivo di ricorso denunzia violazione del D.Lgs. n. 474 del 1997, art. 1 del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, degli artt. 2727- 2729 cod. civ. e dei principi generali in materia di colpa e di omissione, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la ricorrente non responsabile delle sanzioni per il solo fatto di avere affidato gli adempimenti fiscali ad un commercialista suo ex coniuge, senza considerare che, ai fini della suddetta responsabilità, è sufficiente la colpa e che nel caso di specie essa era ravvisabile per avere la ricorrente omesso ogni controllo sulla effettiva esecuzione da parte del soggetto incaricato dei predetti adempimenti fiscali”;

– “il motivo appare fondato, tenuto conto che, come questa Corte ha già affermato, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza (Cass. n. 22890 del 2006), e che, con riferimento al caso di specie, appare condivisibile l’assunto dell’Ufficio secondo cui gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto”;

– “il secondo motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione, appare inammissibile, in quanto formulato in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 2 – applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) – la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra te quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione de motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di vai citazione della sua inammissibilità”;

– “il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1902, artt. 15, 52, 53 e 54, per avere il giudice di appello riformato, in mancanza di appello incidentale della controparte, la statuizione del giudice di primo grado che dichiarava compensate le relative spese di giudizio, condannando l’Agenzia al loro pagamento, appare fondato per violazione del principio devolutivo, atteso che la statuizione della sentenza appellata concernente la compensazione delle spese poteva essere riformata soltanto a seguito di impugnazione sul punto della parte interessata, che nella specie è mancata non essendosi la contribuente nemmeno costituita nel giudizio di secondo grado”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise;

che, pertanto, il ricorso va accolto con riguardo al primo ed al terzo motivo, inammissibile il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, che provvederà alla liquidazione delle spese di lite e si adeguerà, nel decidere la controversia, al seguente principio di diritto: poichè ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, la violazione delle norme tributarie suscettibile di sanzione da parte della legge richiede che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche con colpa, il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture obbligatorie non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista delle relative adempiente, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”.

PQM

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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