Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12472 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 234-2015 proposto da:

M.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 70, presso lo studio dell’avvocato PIERA AMALIA CARTONI

MOSCATELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA;

– controricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UO GESTIONE

PROCEDIMENTI CONTROLLO FISCALE E CONTENZIOSO ICI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2772/2014 della COMM.TRIB.REG. LAZIO,

depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– M.A. ricorrente avverso la sentenza n. 2772/06/14 della CTR di Roma emessa nel contenzioso contro Roma Capitale Dipartimento Risorse Economiche, UO Gestione Procedimenti Controllo Fiscale ed ICI, con istanza del 16.10.2017, ha chiesto la sospensione del procedimento per il perfezionamento della definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 relativamente all’avviso di accertamento (OMISSIS) e n. (OMISSIS), allegando documentazione attestante il deposito della dichiarazione di adesione ed il pagamento delle rate;

– ha altresì richiesto con memoria depositata per l’udienza, in data 22.12.2020, in ragione degli avvenuti pagamenti e della conclusione del procedimento per la definizione agevolata, la declaratoria di cessazione della materia del contendere;

– considerato che sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta di estinzione del giudizio, e che deve essere esclusa l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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