Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12471 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

D.P.L..

– intimato –

avverso fa sentenza n. 156/3/07 della Commissione tributaria

regionale della Basilicata, depositata il 19 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo

Vittorio Scardaccione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 156/3/07 del 19.11.2007 della Commissione regionale della Basilicata, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che, su ricorso di D.P.L., aveva annullato l’avviso di accertamento che gli contestava maggiori redditi per l’anno 1998; vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso osservando che:

“il primo motivo di ricorso, che denunzia nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, appare manifestamente fondato, consistendo la motivazione del provvedimento impugnato in un mero richiamo ai motivi di accoglimento della decisione di primo grado, dovendo trovare applicazione il principio già formulato da questa Corte secondo cui la motivazione cd. per relazionem, per ritenersi legittima, cioè rispondente al principio costituzionale secondo cui “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati “(art. 111 Cost., comma 6), richiede comunque che il giudice esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni del proprio convincimento, in modo che il percorso argomentativi) desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto, mentre laddove la motivazione, come nel caso di specie, sia del tutto assente o laconica, in quanto formulata in termini di mera adesione, è evidente che si è in presenza di una mera condivisione acritica di una tesi altrui, che non soddisfa l’obbligo di motivazione in quanto non da conto dell’esame e della valutazione compiuta dal giudice in merito alle questioni oggetto della controversia (Cass. n. 15483 del 2008; Cass. n. 3636 del 2007; Cass. n. 2268 del 2006)”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, tenuto conto che la motivazione della decisione consiste in un mero e laconico richiamo alle ragioni della pronuncia di primo grado, senza ulteriori indicazioni e precisazioni;

che, pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, mentre gli altri si dichiarano assorbiti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata cassata e rinvio della causa ad altra Sezione della Sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che provvedere anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra della Sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

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