Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12471 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 07/12/2016, dep.18/05/2017),  n. 12471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13514/2011 proposto da:

CORRIERE PADUS DI P.F. E R. SNC (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante Ing. P.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 28, presso lo

studio dell’avvocato MANILIO FRANCHI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIETRO TRABUCCHI giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ACCIAIERIA ARVEDI SPA, (OMISSIS), in persona del Presidente – legale

rappresentante Cav. del Lav. Dott. A.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO SINESIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ROBERTO GUARESCHI, BRUNO GUARESCHI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato LUIGIA D’AMICO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Brescia,con sentenza depositata il 3 febbraio 2011, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta dalla s.n.c. Corriere Padus di P.F.o e R. nei confronti della Acciaieria Arvedi s.p.a, volta riconoscimento del diritto di prelazione in relazione all’immobile condotto in locazione ad uso diverso venduto dalla Acciaieria Arvedi senza la prescritta comunicazione di legge.

Avverso questa decisione propone ricorso la s.n.c Corriere Padus con due motivi illustrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso la Acciaieria Arvedi.

Il Collegio ha invitato il relatore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, errata applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, in relazione all’interpretazione della L. n. 392 del 1978, artt. 35 e 41.

Il ricorrente censura l’erronea applicazione da parte del giudice d’appello del principio di non contestazione.

2. Il motivo è infondato.

Si rileva che correttamente il giudice di merito, in presenza di una generica deduzione dei fatti costitutivi della domanda, ha correttamente ritenuto sufficiente a contestare la domanda una generica difesa.

Infatti l’onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi e, considerato che l’identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l’onere di contribuire alla fissazione del “thema decidendum” opera identicamente rispetto all’una o all’altra delle parti in causa, sicchè, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto che il coltivatore di un fondo rustico, il quale aveva genericamente allegato di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio del retratto agrario, non poteva ritenersi liberato dall’onere di provarne la sussistenza, e ciò anche in presenza di una generica contestazione sul punto da parte del convenuto) Cass. Sentenza n. 21075 del 19/10/2016.

In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l’altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse (Cass. Sent. n. 21847 del 15/10/2014).

3.Con il secondo motivo si denunzia errata interpretazione delle clausole contrattuali,con riferimento agli artt. 35, 39, 80, in relazione alla L. n. 392 del 1978, art. 79, contraddittorietà ed errata interpretazione della legge sulle locazioni ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo è inammissibile

4. La Corte di appello ha ritenuto che la clausola numero 15 C del contratto di locazione prevedeva che l’immobile locato sarebbe stato utilizzato per attività che non comportava contatti diretti con pubblico con riferimento a quanto previsto della L. n. 392 del 1978, artt. 34, 35, 37. Ha ritenuto che tale statuizione secondo giurisprudenza di legittimità non si poneva in contrasto con la prevista nullità assoluta di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 79, rientrando nella disponibilità delle parti stabilire quale debba essere in concreto la destinazione da dare all’immobile locato.

5. Si ricorda che l’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto che spetta al giudice di merito e che può essere censurato solo con l’indicazi ne della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, che la parte ha l’onere di specificamente indicare,o con il vizio di motivazione.

Nella specie il ricorrente pur invocando una diversa interpretazione della clausola contrattuale,non ha indicato quali norme di ermeneutica sarebbero state violate dal giudice di merito.

In relazione al vizio di motivazione,il ricorrente non ha indicato alcuna effettiva contraddittorietà dell’interpretazione del giudice d’appello, richiedendo nella sostanza una diversa valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso a condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 6.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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